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Consultazione 2015/98: Revisione totale dell'ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU) e ordinanza del DEFR sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative per le costruzioni universitarie (ordinanza sulle costruzioni universitarie) · 26 pagine

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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

l’equivalente di almeno il 20 per cento di un posto intero all’insegnamento e almeno la stessa parte alla ricerca applicata e allo sviluppo.

Art. 12 Versamento dei sussidi

1 I sussidi di base calcolati sulla base dei costi di riferimento (art. 49–52 LPSU) sono versati ai Cantoni per l’anno di sussidio in corso.

2 Se non vengono più concessi sussidi e a un Cantone non è stato versato un sussidio ai sensi dell’articolo 14 della legge dell’8 ottobre 19992 sull’aiuto alle università e delle relative disposizioni esecutive, tale Cantone riceverà un ultimo sussidio al netto del rincaro secondo le suddette prescrizioni.

Sezione 2: Calcolo dei sussidi agli altri istituti accademici

Art. 13 Tipi di sussidi

1 I sussidi sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie.

2 In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie in base alle possibilità finanziarie dell’ente responsabile non riesce a garantire la gestione dell’istituto.

3 La decisione di riconoscimento stabilisce in quale forma viene versato il contributo finanziario.

Art. 14 Determinazione dei sussidi fissi

I sussidi fissi vengono stabiliti in base ai principi emanati dal Consiglio delle scuole universitarie 3.

Art. 15 Convenzione sulle prestazioni

1 Se il Consiglio federale ha stabilito che a un istituto venga versato un sussidio sotto forma di sussidio fisso, la SEFRI conclude una convenzione sulle prestazioni con l’istituto.

2 La convenzione sulle prestazioni definisce segnatamente i sussidi federali, la durata dei sussidi, le modalità di versamento, gli obiettivi e gli indicatori basati sulle prestazioni e disciplina il modo in cui si deve rendere conto dell’utilizzazione del contributo della Confederazione e le conseguenze nel caso in cui il raggiungimento degli obiettivi non fosse soddisfacente.

2 RU 2000 948, 2003 187, 2004 2013, 2007 5779, 2008 307, 2012 3655

3 RS…