Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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unicamente degli uffici non presuppone un’autorizzazione laddove l’impiego da parte della SEM non sia nettamente più intenso rispetto all’occupazione precedente.
La nozione di «poca entità» non è un valore astratto. Si misura in funzione delle dimensioni del progetto e delle sue possibili ricadute.
lett. c
piccoli impianti accessori quali piccoli ripostigli per attrezzi destinati ai programmi d’occupazione, tettoie per biciclette o magazzini per il materiale.
lett. d
costruzioni mobiliari e costruzioni o impianti non fissati al suolo, previsti per una durata massima di 24 mesi (p. es. portineria esterna, container adibiti all’insegnamento o a spazio giochi). Questa durata si discosta dall’OAPCM, la quale prevede una disciplina analoga per soli 18 mesi (art. 5 cpv. 1 lett. d OAPCM), per i motivi seguenti: la SEM deve poter reagire rapidamente alle fluttuazioni, sia in termini di numero di richiedenti l’asilo sia per quanto riguarda la composizione e le esigenze dei vari gruppi di richiedenti (p. es. famiglie, persone sole, minori non accompagnati). Ciò può richiedere temporaneamente locali specifici. In questo contesto si è appurato per esperienza che siffatte strutture provvisorie sono economicamente realizzabili soltanto a partire da una durata di circa 24 mesi.
Tutti questi progetti sono esenti da approvazione unicamente laddove non tocchino alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi. Sono toccati interessi di terzi ove singoli terzi abbiano a subire maggiori conseguenze che non la collettività. Deve sussistere il rischio di un pregiudizio personale effettivo - obbiettivamente dimostrabile. In questo caso occorre concedere al terzo interessato la possibilità di essere sentito nel quadro di una procedura.
Ad cpv. 3
In caso di dubbio occorre segnalare un progetto al DFGP affinché possa stabilire la necessità o meno di svolgere una procedura di approvazione dei piani. Per evitare di ritardare l’esecuzione dei lavori previsti, il progetto dev’essere sottoposto per decisione al DFGP almeno due mesi prima dell’inizio dei lavori.
Articolo 4 Piano settoriale Asilo
Ad cpv. 1
La Confederazione elabora i fondamenti per poter adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale; definisce le concezioni e i piani settoriali necessari e li coordina tra di loro (art. 13 LPT). Per i centri della Confederazione aventi un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente occorre pertanto predisporre un piano settoriale nel settore dell’asilo (piano settoriale Asilo, art. 95a cpv. 4 nLAsi).
La pianificazione locale e il coordinamento dettagliato avvengono nel quadro della progettazione particolareggiata e della procedura di approvazione dei piani. La pianificazione settoriale consente una visione d’insieme sotto il profilo territoriale e, pertanto, una migliore attuazione degli obiettivi e dei principi in tema di pianificazione del territorio. Il piano settoriale Asilo definisce i criteri di rilevanza secondo i quali una costruzione o un impianto deve necessariamente figurare nel piano settoriale.
Ad cpv. 2
La disposizione riprende la regola secondo cui i piani di un progetto rilevante in materia di piano settoriale non possono essere approvati se non vi figura la costruzione o l’impianto oppure se il progetto non è inserito nella categoria «dati acquisiti» del piano settoriale Asilo.
Ad cpv. 3
La disposizione definisce la competenza interna del DFGP in quanto l’autorità competente per la procedura di modificazione e di adozione del piano settoriale Asilo. La SEM assume