Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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b. le opposizioni sembrino non avere alcuna possibilità di successo e la SEM possa assicurare il ripristino nello stato originale (lett. b);
c. sussista una particolare urgenza (lett. c).
Articolo 28 Adattamenti ulteriori al progetto
Tutti gli adattamenti apportati al progetto dopo l’approvazione dei piani vanno sottoposti al DFGP. Essa ordina una nuova procedura di approvazione dei piani qualora si tratti di adattamenti importanti. Se invece gli adattamenti sono di poca entità e hanno conseguenze trascurabili, non occorre una nuova procedura.
Articolo 29 Comunicazione della conclusione dei lavori
La SEM informa entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori il servizio cantonale competente per la vigilanza sulla misurazione ufficiale in merito a modifiche che rendono necessaria una tenuta a giorno della misurazione ufficiale.
Capitolo 6 Entrata in vigore e durata di validità Articolo 30
Ad cpv. 1
L’entrata in vigore degli articoli 95a-95l nLAsi relativi all’approvazione dei piani di costruzioni della Confederazione nel settore dell’asilo e della relativa ordinanza di esecuzione (OAPA) è prevista per la metà del 2017.
Ad cpv. 2
La disposizione prevede l’abrogazione dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a (oggetto e campo d’applicazione) dieci anni dopo la loro entrata in vigore. Questo termine corrisponde alla durata di validità dell’articolo 95a capoverso 1 lettera a nLAsi28. Allo scadere del termine di dieci anni, i progetti della Confederazione per l’edificazione di nuove costruzioni o impianti destinati all’alloggiamento dei richiedenti l’asilo o all’espletamento delle procedure d’asilo saranno esaminati nel quadro di procedure di approvazione cantonali.
2.2 Commento all’ordinanza 2 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2)
Articolo 24 Durata dell’obbligo di rimborsare le spese
Ad cpv. 1 lett. c
Secondo il nuovo diritto gli apolidi non avranno più diritto al rilascio di un permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno legale in Svizzera (cfr. abrogazione dell’art. 31 cpv. 3 LStr). Ciò corrisponde al disciplinamento vigente per i rifugiati riconosciuti. Per garantire la neutralità dei costi, all’articolo 87 nLStr il legislatore ha pertanto limitato a un massimo di cinque anni l’obbligo della Confederazione di versare ai Cantoni un importo forfettario per gli apolidi titolari di un permesso di dimora. Occorre pertanto un pertinente adeguamento a livello di ordinanza (art. 24 cpv. 1 lett. c OAsi 2). Si tratta di codificare espressamente l’obbligo della Confederazione di rimborsare le spese durante al massimo cinque anni e di stralciare il rimando all’articolo 31 capoverso 3 nLStr.
Ad cpv. 4 e 5
Il rimborso delle spese per rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all’articolo 56 LAsi è ormai retto in un articolo a parte (art. 24a), pertanto i capoversi 4 e 5 sono abrogati.
28 Vedi n. V cpv. 3 della modifica della LAsi del 25 settembre 2015.