Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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- il Comune assicura l’esposizione pubblica durante 30 giorni (art. 9). In questo lasso di

tempo la popolazione interessata ha un diritto di partecipazione (art. 10) e la possibilità di fare opposizione (art. 11). Allo scadere del termine, il Comune trasmette senza indugio al Cantone il proprio parere in merito alle opposizioni e alle proposte ricevute (art. 12).

- All’inizio della procedura di consultazione il Cantone ottiene la documentazione per la

domanda. A contare da tale data ha tre mesi di tempo per trasmettere il proprio parere sul progetto al DFGP (art. 13 cpv. 2). Si pronuncia anche in merito al parere del Comune e alle opposizioni e proposte, che ottiene dal Comune al termine dell’esposizione pubblica, circa un mese prima dello scadere del termine di consultazione.

- Il DFGP sottopone alla SEM e alle autorità specializzate della Confederazione i pareri, le

opposizioni e le proposte ottenute. Le autorità specializzate della Confederazione, in possesso della documentazione di domanda sin dall’inizio della procedura di consultazione di tre mesi (cfr. art. 8), si pronunciano entro un mese.

Articolo 8 Avvio della consultazione

Il DFGP invia la documentazione relativa alla domanda contemporaneamente alle autorità specializzate della Confederazione interessate, ai Cantoni e ai Comuni.

Articolo 9 Deposito ufficiale dei piani

Tutta la documentazione rilevante relativa alla domanda è depositata ufficialmente. La pubblicazione del deposito ufficiale contiene, oltre all’indicazione della possibilità di opposizione, anche un riferimento alla possibilità di partecipazione ai sensi dell’articolo 10 OAPA.

Articolo 10 Partecipazione della popolazione interessata

Ad cpv. 1 e 3

L’articolo 4 LPT obbliga le autorità a informare la popolazione sulle pianificazioni e a concederle la possibilità di partecipare.

La possibilità di partecipazione è limitata alla procedura ordinaria e combinata di approvazione dei piani (cfr. cpv. 3, secondo cui nell’ambito della procedura semplificata di approvazione dei piani non ha luogo alcuna procedura di partecipazione). La procedura semplificata si applica in particolare ai progetti che non toccano gli interessi degni di protezione di terzi e che hanno unicamente un impatto minimo sulla pianificazione del territorio oppure ai progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili (cfr. art. 95j nLAsi).

La procedura di partecipazione è svolta parallelamente al deposito ufficiale dei piani. In questo modo si evita di rallentare la procedura di approvazione e si garantisce che, nel quadro del loro parere, le autorità tengano conto delle proposte della popolazione. Soltanto in questo modo è possibile garantire la possibilità di un influsso effettivo sul piano e di un miglioramento qualitativo dello stesso grazie alla procedura di partecipazione. Le proposte, come le opposizioni, vanno presentate al Comune per scritto.

Ad cpv. 2

La SEM è libera di svolgere una procedura pubblica di partecipazione già a uno stadio anteriore, prima ancora che la domanda sia presentata. È fatta salva la situazione in cui il DFGP ha ordinato una consultazione anticipata della popolazione nel quadro dell’esame preliminare del progetto (art. 5 cpv. 3).

Se precedentemente è già stata svolta una procedura di partecipazione e se, conseguentemente a tale procedura, le condizioni sono successivamente fortemente mutate, ovvero se le proposte ottenute sono state integrate nel progetto, il DFGP può rinunciare a svolgere una nuova procedura di partecipazione durante il termine di deposito ufficiale dei piani. Ciò può verificarsi, ad esempio, anche laddove la popolazione abbia già avuto una possibilità di partecipare in maniera sufficientemente concreta nel quadro di una procedura del piano settoriale.