Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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dalla parte principale dell’atto legislativo (velocizzazione delle procedure d’asilo, rappresentanza giuridica, creazione dei centri della Confederazione) e che appare opportuno porre in vigore nell’autunno 2016. Queste disposizioni riguardano nello specifico: l’allestimento, congiuntamente ai Cantoni, di un monitoraggio dell’esecuzione dell’allontanamento dei richiedenti l’asilo respinti (art. 46 cpv. 3 nLAsi) nonché la possibilità per la Confederazione di chiedere la restituzione degli indennizzi versati a titolo forfettario ai Cantoni che non adempiono gli obblighi in materia d’esecuzione oppure di rinunciare a versarli (art. 89b nLAsi); la ripartizione delle competenze tra Confederazione e Cantoni, a seconda che il richiedente soggiorni o no presso un centro della Confederazione, per la concessione delle prestazioni dell’aiuto sociale o del soccorso d’emergenza nonché per l’istruzione scolastica di base (art. 80 e 80a nLAsi); la possibilità per i Cantoni di concedere l’aiuto sociale durante una moratoria generale delle decisioni in materia d’asilo e dell’esecuzione degli allontanamenti (art. 82 cpv. 2bis nLAsi) e, infine, la comunicazione alla SEM di dati dell’Ufficio centrale di compensazione per la verifica della corretta registrazione in SIMIC delle attività lucrative di persone dei settori dell’asilo e degli stranieri (art. 93bisnLAVS).
Un secondo pacchetto concerne le disposizioni relative alla procedura federale di approvazione dei piani (art. 95a-95l nLAsi) e all’utilizzo di breve durata di edifici e infrastrutture militari della Confederazione (art. 24c nLAsi), che in vista dell’allestimento dei nuovi centri della Confederazione devono essere poste in vigore quanto prima possibile, unitamente alle necessarie disposizioni esecutive. Lo stesso dicasi delle altre disposizioni contenute nel pacchetto (art. 88 cpv. 3bisnLAsi; art. 71b, 87 cpv. 1 lett. b e d, cpv. 3 e 4 nLStr, abrogazione dell’art. 31 cpv. 3 nLStr) a motivo di diversi fattori quali la certezza del diritto o le ripercussioni finanziarie.
Il presente rapporto esplicativo verte sulle disposizioni esecutive relative al secondo pacchetto. L’entrata in vigore di questo secondo pacchetto è prevista verso la metà del 2017, preliminarmente al piano settoriale Asilo (PSA) relativo ai centri della Confederazione nel settore dell’asilo. Il PSA è tuttora in fase di elaborazione sotto la guida della SEM, con la collaborazione di rappresentanti dell’Amministrazione federale e di rappresentanti di organi cantonali.
L’ultimo pacchetto (pacchetto 3) concerne le restanti disposizioni dell’atto legislativo relativo alla velocizzazione delle procedure d’asilo (disposizioni procedurali, sulla tutela giurisdizionale, ecc.). La sua entrata in vigore è prevista per l’inizio del 2019.
1.3 Scopo e contenuto delle modifiche proposte
1.3.1 Nuova ordinanza sulla procedura di approvazione dei piani nel settore dell’asilo
Le costruzioni e gli impianti di cui la Confederazione abbisogna per alloggiare i richiedenti l’asilo o per espletare le procedure d’asilo saranno sottoposti, in futuro, a un’unica autorità federale d’approvazione dei piani conformemente a una procedura codificata negli articoli 95a-95l nLAsi. Questa procedura si fonda sulla procedura d’approvazione dei piani in ambito militare (art. 126-130 della legge militare del 3 febbraio 19953, LM). Il progetto di nuova ordinanza sull’approvazione dei piani nel settore dell’asilo (OAPA) si fonda pertanto parimenti sull’ordinanza del 13 dicembre 19994 concernente l’approvazione dei piani di costruzioni militari (OAPCM), già ben rodata.
Lo scopo della procedura di approvazione è di esaminare se i progetti di costruzione sono conformi al diritto vigente e di consentire ai privati, ai Comuni, ai Cantoni e alle autorità federali interessate di partecipare alla procedura. Il progetto dell’OAPA enuncia il principio di una procedura in due fasi: anzitutto un esame preliminare del progetto (art. 5 OAPA), quindi la presentazione formale della domanda di approvazione dei piani (art. 6 OAPA). Durante la