Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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lizzata ogni volta che un progetto presenterà un forte potenziale di conflitto e, a fronte di ciò, parrà concludente coinvolgere precocemente le parti potenzialmente interessate.
Sezione 2 Domanda e picchettamento
Articolo 6 Contenuto della domanda
La presentazione (da parte della SEM) della documentazione per la domanda segna l’inizio della procedura di approvazione dei piani. Nel quadro dell’esame preliminare il DFGP stabilisce il numero di esemplari richiesti.
In linea di massima occorre presentare i dati e i documenti indicati alle lettere a-n.
Ad lett. g: i centri della Confederazione non soggiacciono all’obbligo di presentare un rapporto d’esame dell’impatto sull’ambiente conformemente all’ordinanza del 19 ottobre 198816 concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente (OEIA). Occorre tuttavia allegare un breve rapporto (nota) concernente tutti gli interessi dell’assetto territoriale e dell’ambiente e il loro coordinamento con lo stesso.
Ad lett. l: per quanto concerne le domande di dissodamento è previsto espressamente che devono contenere indicazioni secondo le direttive giusta l’articolo 5 capoverso 3 dell’ordinanza del 30 novembre 199217 sulle foreste (Ofo).
Ad lett. m: sono richiesti dati relativi all’inserimento del progetto nel piano settoriale Asilo. È sott’intesa la categoria entro la quale il progetto può essere inserito nel piano settoriale (informazione preliminare, risultato intermedio, dato acquisito). Questa esigenza è finalizzata a garantire l’informazione alle autorità federali nel quadro della consultazione (art. 19).
Nel quadro dell’esame preliminare il DFGP indica gli eventuali altri documenti necessari. Ha diritto di esigere che i documenti siano completati o rielaborati.
Nel quadro della procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 95j nLAsi, art. 18) il DFGP può abbassare le esigenze per quanto riguarda i documenti da presentare con la domanda. Pertinenti proposte vanno formulate dalla SEM nel quadro dell’esame preliminare.
Articolo 7 Picchettamento e profili
Al momento della presentazione della domanda, il picchettamento e l’indicazione dei profili devono già essere stati realizzati in modo tale da consentire l’avvio della pubblicazione. Il DFGP può, anzitutto per motivi di sicurezza, concedere agevolazioni. Le pertinenti proposte vanno formulate tempestivamente e comunque al più tardi in concomitanza con la presentazione della domanda conformemente all’articolo 6.
Per tenere conto della proposta formulata dall’Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e dall’Unione delle città svizzere (UCS) nell’ambito della consultazione relativa all’avamprogetto di legge18, la SEM deve informare il Comune con sette giorni di anticipo in merito al picchettamento e alla posa dei profili (cpv. 4).
Nel quadro della procedura semplificata di approvazione dei piani, il picchettamento e l’indicazione dei profili sono richiesti soltanto se espressamente ordinati dal DFGP (art. 95j cpv. 3 nLAsi).
Sezione 3 Deposito dei piani e procedura di partecipazione
Di norma la consultazione nel quadro della procedura ordinaria d’approvazione dei piani si svolge come segue:
- il DFGP comunica il deposito dei piani, incuso il pertinente termine, negli organi ufficiali
del Comune, del Cantone e della Confederazione;
16 RS 814.011
17 RS 921.01
18 FF 2014 6917 (6975).