Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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In caso di adattamenti di poca entità, è possibile rinunciare a un ulteriore deposito ufficiale. Il DFGP deve tuttavia informare le parti coinvolte nella procedura in merito agli adattamenti. Lo deve fare al più tardi al momento della notifica della decisione di approvazione dei piani.
Capitolo 3 Procedura semplificata di approvazione dei piani Articolo 18
Ad cpv. 1
Per motivi di economia procedurale, i progetti che non hanno un impatto sostanziale sull’assetto territoriale, sull’urbanizzazione e sull’ambiente possono essere trattati nel quadro di una procedura semplificata. In caso di dubbio è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani (art. 95j cpv. 4 nLAsi).
Il campo d’applicazione della procedura semplificata di approvazione dei piani e la procedura a esso applicabile sono descritti nell’articolo 95j capoversi 1-3 nLAsi:
Art. 95j Procedura semplificata di approvazione dei piani
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
a. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;
b. edifici e infrastrutture la cui modifica o il cui cambiamento di destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sul territorio e sull’ambiente;
c. edifici e infrastrutture che sono rimossi entro tre anni al più tardi.
2 Ai piani particolareggiati basati su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.
3 L’autorità d’approvazione può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità d’approvazione sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità d’approvazione può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.
L’articolo 95j capoverso 2 nLAsi si riferisce in particolare ai casi in cui è elaborato un piano particolareggiato per un progetto di costruzione già approvato. Si pensi in particolare all’elaborazione di nuovi piani particolareggiati per la sostituzione di un impianto di riscaldamento esistente con un impianto più efficace ed ecologico24.
Il DFGP può, nel quadro della procedura semplificata, ridurre le esigenze per quanto riguarda la documentazione di domanda. Pertinenti richieste vanno presentate già nel quadro della domanda di esame preliminare (art. 5).
Occorre consultare i Cantoni e i Comuni soltanto laddove necessario. Un progetto riguardante uno spazio limitato interesserà in primis il Comune di ubicazione ed eventualmente un servizio cantonale specializzato. Di norma, pertanto, il DFGP sentirà il Comune e il servizio specializzato in questione. La consultazione delle autorità specializzate della Confederazione è retta dall’articolo 62a LOGA e da quanto convenuto al riguardo tra le parti interessate (cfr. commento ad art. 15 cpv. 1). Il DFGP fissa un termine adeguato per l’inoltro dei pareri, di norma inferiore a quello previsto nel quadro della procedura ordinaria. Non è escluso che il Comune o il Cantone chieda l’avvio di una procedura ordinaria con deposito ufficiale dei piani, richiesta cui il DFGP può accedere.
Sono legittimate a fare opposizione unicamente le parti particolarmente toccate, coinvolte nella procedura dal DFGP (p. es. proprietario del fondo) e che non hanno precedentemente comunicato per scritto il loro consenso al progetto previsto. Queste parti dispongono di un termine di opposizione di 30 giorni dall’ottenimento dei documenti. Grazie a questa procedura, nella maggior parte dei casi non occorrono né picchettamento né profili.
24 FF 2014 6917 (7010).