Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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Ad cpv. 2

La maggior parte delle edificazioni, delle modifiche o dei cambiamenti di destinazione riguarderà, in futuro, soprattutto costruzioni e impianti che:

a. servono direttamente all’alloggiamento dei richiedenti l’asilo e alla loro assistenza, ossia tutte le infrastrutture necessarie all’accompagnamento dei richiedenti l’asilo sul loro luogo di soggiorno per assicurare loro, in particolare, la sicurezza all’interno come all’esterno dell’edificio e per garantire loro l’accesso a cure mediche;

b. fungono da locali di ricreazione o di occupazione per i richiedenti l’asilo, in particolare gli spazi riservati ai giochi e allo sport nonché le aule;

c. consentono l’espletamento di procedure d’asilo. Trattasi delle infrastrutture che sono perlopiù direttamente connesse con le infrastrutture di alloggiamento e sono principalmente utilizzate dai collaboratori della SEM o dei terzi incaricati, in particolare per svolgere le audizioni dei richiedenti l’asilo o per consigliarli o rappresentarli durante la procedura d’asilo. La disposizione non riguarda invece le infrastrutture che possono servire alla carcerazione amministrativa nel quadro dell’esecuzione delle misure coercitive (art. 75segg. LStr);

d. sono necessari all’esercizio normale delle costruzioni e degli impianti secondo le lettere a–c. Questa disposizione è finalizzata a rendere le costruzioni e gli impianti gestiti dalla SEM conformi alle norme vigenti, segnatamente alle disposizioni sulla protezione dell’ambiente.

Ad cpv. 3

In virtù dell’articolo 95a LStr i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio (INAD). Una disposizione simile riguardante i richiedenti l’asilo, codificata all’articolo 22 capoverso 3 LAsi, prevede che i gestori di aeroporti sono responsabili dell’approntamento di alloggi a basso costo. Questa disposizione è restata immutata nel progetto riguardante la velocizzazione delle procedure d’asilo. Il diritto federale obbliga pertanto i gestori degli aeroporti a prevedere e mettere a disposizione appositi locali per gli INAD e i richiedenti l’asilo. Questi locali costituiscono degli impianti d’aerodromo ai sensi dell’articolo 2 lettera e dell’ordinanza del 23 novembre 199412 sull’infrastruttura aeronautica (OSIA).13

Sottoporre la costruzione dei locali per gli INAD al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), autorità d’approvazione dei piani in materia, e sottoporre la costruzione dei locali per i richiedenti l’asilo al DFGP sarebbe contrario ai principi dell’economia procedurale e dell’unità procedurale. L’apertura di due procedure di approvazione distinte non avrebbe alcun senso. Il capoverso 3 ha per scopo di lasciare al DATEC la sola competenza per l’approvazione dei piani concernenti impianti d’aerodromo laddove essi servano nello specifico all’alloggiamento dei richiedenti l’asilo.

La SEM esaminerà i progetti relativi agli impianti d’aerodromo nel quadro della procedura di consultazione delle autorità federali (art. 62a e 62b LOGA).

Articolo 2 Tipologie di procedura e diritto applicabile

Ad cpv. 1 e 2

I progetti soggetti all’OAPA si suddividono, sul piano procedurale, in quattro categorie:

1. progetti ai quali è applicabile la procedura ordinaria di approvazione dei piani (art. 5segg.) giacché non sono soddisfatti i presupposti per nessuna delle procedure qui appresso. La procedura ordinaria costituisce la regola ed è applicabile anche in caso di dubbio (art. 95j cpv. 4 nLAsi);

12 RS 748.131.1

13 Cfr. DTF del 18 settembre 2015, 1C-56/2015, consid. 2.