Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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2. progetti la cui entità e le cui conseguenze sono limitate e che pertanto possono esse-
re trattati nel quadro di una procedura semplificata di approvazione dei piani
(art. 95j nLAsi, art. 18);
3. progetti la cui realizzazione presuppone un’espropriazione e che pertanto vanno valutati nel quadro di una procedura combinata (art. 19segg.);
4. progetti che non toccano alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi e che pertanto non necessitano dell’approvazione (art. 3).
La procedura di approvazione dei piani è retta dalla LAsi e dall’OAPA. Laddove questi due atti normativi non contengano disposizioni specifiche, sono applicabili le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA). Per quanto riguarda la procedura combinata sono applicabili a titolo sussidiario le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193015 sull’espropriazione (LEspr; art. 95b cpv. 2 nLAsi).
Ad cpv. 3
La disposizione concretizza la ponderazione degli interessi da parte del DFGP nel quadro della procedura (art. 95a cpv. 3 nLAsi). Nel ponderare gli interessi in presenza, l’autorità di approvazione tiene conto del diritto cantonale e del diritto comunale purché non limitino in maniera sproporzionata la costruzione o l’esercizio dei centri che la Confederazione è incaricata di realizzare. Non si tratta tanto di applicare disposizioni dettagliate, quanto piuttosto di considerare disposizioni fondamentali.
Articolo 3 Progetti non soggetti ad approvazione
Ad cpv. 1
Il legislatore ha escluso espressamente dalla procedura di approvazione dei piani i progetti vertenti sull’impiego temporaneo di impianti militari laddove siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 24c nLAsi.
Ad cpv. 2
Sempre che non sia toccato alcun interesse degno di protezione dell’assetto del territorio, dell’ambiente o di terzi, i progetti riguardanti costruzioni o impianti non militari non necessitano dell’approvazione laddove si tratti di:
lett. a
normali lavori di manutenzione e di riparazione di costruzioni e impianti (p. es. sostituzione di finestre, ritinteggio). Lavori di ristrutturazione o risanamento totale soggiacciono invece ad approvazione.
lett. b
modifiche di poca entità, segnatamente i progetti riguardanti l’infrastruttura dell’edificio (non visibili dall’esterno) quali la sostituzione o l’ampiamento delle installazioni sanitarie all’interno dell’edificio.
Le modifiche che non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno soggiacciono invece alla procedura semplificata di approvazione dei piani (art. 95j cpv. 1 lett. b nLAsi). Soggiacciono parimenti alla procedura semplificata i nuovi piani particolareggiati basati su un progetto già approvato, per esempio allo scopo di sostituire un vecchio sistema di riscaldamento con un nuovo sistema più efficace ed ecologico (art. 95j cpv. 2 nLAsi, cfr. commento ad art. 18).
Cambiamenti di destinazione di poca entità, che non comportano modifiche sostanziali segnatamente per quanto riguarda l’intensità dell’impiego dell’edificio. Il fatto di destinare a compiti amministrativi della SEM un edificio amministrativo esistente che comprende
14 RS 172.021
15 RS 711