Rapporto esplicativo
Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine
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Articolo 24a Durata dell’obbligo di rimborsare le spese per gruppi di rifugiati (nuovo)
Con l’articolo 88 capoverso 3bisnLAsi, il legislatore ha creato la base legale, sotto il profilo formale, affinché la Confederazione possa rimborsare ai Cantoni le spese per i rifugiati appartenenti a un gruppo di rifugiati conformemente all’articolo 56 LAsi (di seguito: rifugiati nell’ambito del reinsediamento) per un periodo superiore a cinque anni. Ciò vale in particolare per le persone che al momento dell’entrata sono anziane o disabili. La nuova disposizione può riguardare anche persone in cattiva salute (disturbi congeniti, ferite di guerra o dovute alla fuga, infortuni, gravi traumi, malattie croniche, ecc.) che per questo motivo non sono o sono difficilmente integrabili nel mercato del lavoro. Anche altri rifugiati nell’ambito del reinsediamento provocano spesso spese elevate (soprattutto di assistenza), come per esempio i minori non accompagnati o le persone particolarmente bisognose di assistenza. Queste persone abbisognano di un sostegno più protratto. Siccome la Confederazione ammette attivamente queste persone, accanto ai richiedenti l’asilo che vengono di propria iniziativa in Svizzera, è giustificato un rimborso di più lungo periodo delle spese connesse da parte della Confederazione.
Per ragioni amministrative si rinuncia a definire i casi concreti che soddisfano le condizioni per una presa a carico finanziaria più protratta. In particolare nei casi di malattia è difficile definire criteri oggettivi per una durata più protratta del rimborso delle spese, giacché il decorso della malattia e il suo influsso sulla collocabilità sono difficilmente prevedibili al momento dell’entrata. Anche la delimitazione di questi casi appare difficoltosa. Il sistema di indennizzo forfettario introdotto nel 2008 (somme forfettarie globali) sarà applicato anche ai rifugiati nell’ambito del reinsediamento (senza previo esame individuale). Questa procedura è particolarmente idonea nel quadro dell’ammissione di grossi gruppi di rifugiati nell’ambito del reinsediamento. L’esame individuale previsto dal diritto vigente richiederebbe un onere supplementare sproporzionatamente elevato per la Confederazione e i Cantoni, sia sul piano finanziario che in termini di personale. Il sistema di finanziamento riguardante i rifugiati nell’ambito del reinsediamento va pertanto adeguato.
Occorre dunque un nuovo sistema che preveda il versamento della somma forfettaria globale per tutti i rifugiati nell’ambito del reinsediamento durante sette anni a contare dall’entrata, anche in caso di esercizio di un’attività lucrativa. Il fatto di non considerare il tasso di attività nel computo della somma forfettaria (cfr. nuovo art. 27a) deve costituire un incentivo finanziario per i Cantoni a integrare quanto prima possibile un numero quanto più elevato possibile di persone nel mercato del lavoro. In questo modo i Cantoni possono costituirsi delle riserve finanziarie per i gruppi di persone appartenenti ai rifugiati nell’ambito del reinsediamento per i quali le spese sono indennizzate per oltre cinque anni.
Sotto il profilo tecnico-finanziario, la somma forfettaria è pertanto versata durante sette anni per tutti i rifugiati nell’ambito del reinsediamento residenti in Svizzera. Dopo cinque anni, tuttavia, la cerchia dei fruitori è ristretta ai sensi dell’articolo 88 capoverso 3bisnLAsi: serve, cioè, unicamente alla copertura delle spese occasionate da minorenni non accompagnati, anziani e persone che soffrono di gravi problemi di salute fisici o psichici (come tuttora conformemente all’art. 24 cpv. 4OAsi 2) che dopo cinque anni di dimora in Svizzera non sono ancora economicamente indipendenti oppure non hanno diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali che assicurino il loro sostentamento.
Siccome la disposizione di legge utilizza il termine «segnatamente», significando in tal modo che l’elenco non è esaustivo, la disposizione esecutiva può aggiungere il gruppo particolarmente bisognoso di assistenza dei minorenni non accompagnati.
Articolo 26 Importo e adeguamento della somma forfettaria globale
Ad cpv. 1
Il campo di validità è stato esteso, nel capoverso 1, ai rifugiati nell’ambito del reinsediamento.