Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 6Fedlex · Rapporto esplicativo

procedura di esame preliminare il DFGP deve poter farsi un quadro del progetto in modo da poter decidere con cognizione di causa in merito all’ulteriore modus operandi.

La procedura ordinaria prevede il deposito dei piani relativi al progetto durante 30 giorni nel Comune interessato. Durante questo lasso di tempo la popolazione può presentare delle proposte oppure fare opposizione. All’occorrenza, l’autorità competente per l’approvazione dei piani organizza sedute di conciliazione. L’osservanza delle varie disposizioni del diritto federale e cantonale afferente è valutata in prima istanza dall’unica autorità d’autorizzazione (DFGP; art. 95a cpv. 1 nLAsi). Il diritto cantonale va considerato purché non limiti in maniera sproporzionata l’adempimento dei compiti della Confederazione (art. 2 cpv. 3 OAPA). Il DFGP assume la propria decisione sotto forma di approvazione dei piani o di rigetto della domanda. Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie (art. 95a cpv. 2 nLAsi). La decisione può essere impugnata mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale, la cui decisione può a sua volta essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Per poter adempiere i suoi compiti d’incidenza territoriale, la Confederazione definisce le concezioni e i piani settoriali necessari (art. 13 della legge del 22 giugno 19795 sulla pianificazione del territorio, LPT). La necessità di un piano settoriale per progetti che hanno un impatto notevole sul territorio e sull’ambiente è codificata espressamente anche nella nLAsi (art. 95a cpv. 4 nLAsi). La pertinente disposizione esecutiva si trova all’articolo 4 OAPA. La bozza del piano settoriale Asilo (PSA) è tuttora in fase di elaborazione sotto la guida della SEM e con la collaborazione di rappresentanti dell’Amministrazione federale e rappresentanti di organismi cantonali.

Nei rapporti con le autorità specializzate della Confederazione è previsto un modello di consultazione in virtù del quale le autorità specializzate interessate possono formulare delle proposte in merito al progetto in questione e motivarle (art. 15 OAPA). Se vi sono contraddizioni tra i pareri delle autorità specializzate o se non li condivide, il DFGP tenta di giungere a una soluzione consensuale nel quadro di una procedura di eliminazione delle divergenze (art. 62b della legge del 21 marzo 19976 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, LOGA).

In virtù della LAsi, se necessario, il DFGP è autorizzato a procedere all’espropriazione (art. 95b cpv. 1 nLAsi). Un siffatto rimando al diritto di espropriazione è usuale e si riscontra anche in altri atti legislativi riguardanti l’approvazione dei piani in altri settori, come per esempio nella legge federale sulle strade nazionali. Nonostante questa possibilità decretata dalla LAsi, in linea di massima la procedura di espropriazione non verrà applicata nel quadro della procedura di approvazione dei piani. Come sinora, nell’individuare alloggi adeguati nel settore dell’asilo è data assoluta priorità alla ricerca di soluzioni consensuali. In generale è importante che la Confederazione possa allestire e aprire rapidamente gli alloggi necessari. Pertanto non è logico prevedere, parallelamente a una procedura di approvazione dei piani, lunghe procedure di espropriazione che possono estendersi sull’arco di più anni.

Se per realizzare un progetto occorre tuttavia ricorrere all’espropriazione quale ultima ratio, per esempio allo scopo di allestire un accesso, la pertinente procedura (sempreché si tratti di questioni aventi una rilevanza per il progetto ma non sotto il profilo del diritto patrimoniale) sarà in ogni caso integrata nella procedura di approvazione (procedura combinata, art. 19-24 OAPA), condotta e portata a termine (con l’erogazione di una decisione) dal DFGP.

1.3.2 Altre modifiche di ordinanze

Il pacchetto 2 riguarda inoltre l’entrata in vigore di nuove disposizioni (art. 88 cpv. 3bisnLAsi, art. 71b, 87 cpv. 1 lett. b e d, 3 e 4 nLStr) e l’abrogazione dell’articolo 31 capoverso 3 nLStr che abolirà il privilegio degli apolidi in termini di dimora, prevedendo un trattamento identico

5RS 700

6 RS 172.010