Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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In questa disposizione è codificata la nuova formula per il calcolo della somma forfettaria globale mensile per Cantone destinata ai rifugiati nell’ambito del reinsediamento.

Disposizione transitoria

Per motivi di pari trattamento dei rifugiati nell’ambito del reinsediamento entrati in Svizzera prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema di finanziamento, l’obbligo di rimborsare le spese durante sette anni di cui all’articolo 24a si riferisce anche a questo gruppo di persone. Gli articoli 26 capoverso 1 e 27a sono applicabili dall’entrata in vigore della modifica di ordinanza.

2.3 Commento all’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)

Sezione 1d Conservazione e cancellazione dei dati medici per valutare l’idoneità al trasporto Articolo 15p

Conformemente all’articolo 71b capoverso 2 nLStr, il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati medici riguardanti l’idoneità al trasporto delle persone allontanate trasmessi. Con la presente disposizione esecutiva il Consiglio federale realizza questo suo mandato.

I dati personali degni di protezione possono essere utilizzati, ovvero conservati soltanto fintantoché ciò è necessario per l’espletamento di un dato compito. Con la nuova disposizione riguardante la trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto s’intende garantire che la competente autorità d’esecuzione sia a conoscenza dello stato di salute del rimpatriando e possa adottare le misure del caso volte a tutelarne la sicurezza.

Dopo l’avvenuta esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non vi è più necessità alcuna di conservare i dati medici, pertanto gli stessi vanno immediatamente cancellati.

Laddove non sia possibile eseguire l’allontanamento o l’espulsione (p. es. per ragioni tecniche) e lo specialista medico curante abbia già trasmesso i dati medici, gli stessi devono poter essere conservati. Trattasi di una disposizione concludente in vista di consentire il ricorso a questi dati al momento di una futura, nuova valutazione dell’idoneità al trasporto.

3. Conseguenze finanziarie

3.1 Procedura di approvazione dei piani

La semplificazione e la concentrazione della procedura di approvazione dei piani nel settore dell’asilo non ha conseguenze finanziarie rilevanti sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni. La proposta modifica comporterà un onere lavorativo supplementare per l’autorità unica (Segreteria generale del DFGP) e una diminuzione dei compiti delle autorità competenti secondo il vecchio diritto (procedura di diritto cantonale). Complessivamente, tuttavia, la mole di lavoro resterà invariata.

L’autorità unica dovrà dotarsi di personale supplementare per svolgere le procedure di approvazione dei piani per le costruzioni nel settore dell’asilo.

3.2 Modifica dell’OAsi 2

Con la modifica di legge è soppresso il diritto degli apolidi all’ottenimento del permesso di domicilio dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera. La conseguente, nuova limitazione a cinque anni dell’obbligo della Confederazione di rimborsare le spese per gli apolidi titolari di un permesso di dimora conformemente all’articolo 24 capoverso 1 lettera c è finanziariamen-