Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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Le autorità specializzate della Confederazione ricevono la domanda contemporaneamente ai Cantoni e ai Comuni.

Il DFGP può convenire con i servizi della Confederazione interessati23 di sottoporre loro automaticamente determinate tipologie di progetti conformemente a un elenco di criteri definiti di concerto con ciascuna delle autorità interessate.

Le autorità specializzate della Confederazione interessate possono formulare proposte motivate in merito al progetto. La procedura è retta dagli articoli 62a e 62b LOGA. In caso di divergenze di opinione tra autorità specializzate oppure tra il DFGP e un’autorità specializzata, è ricercata una soluzione consensuale nel quadro di una procedura di eliminazione delle divergenze della durata di trenta giorni. Se non è raggiunto un consenso, la decisione spetta in linea di massima al DFGP. In caso di divergenze su punti essenziali è concordata una soluzione di consenso tra i dipartimenti interessati. Nella motivazione della propria decisione il DFGP è tenuto a indicare i pareri avversi.

Ad cpv. 2

Dopo tre mesi dall’ottenimento della domanda, le autorità specializzate della Confederazione ottengono anche i pareri cantonali e comunali nonché eventuali opposizioni o proposte (cfr. art. 13 cpv. 2). Sono tenuti a pronunciarsi in merito entro un mese. Il termine massimo complessivo per la decisione di approvazione dei piani è dunque di quattro mesi.

Sezione 4 Procedura d’istruzione e di conciliazione Articolo 16

Il DFGP accerta i fatti d’ufficio. A tal fine si fonda in linea di massima sulla documentazione della domanda e sui pareri inoltrati dai Comuni, dai Cantoni e dalle autorità specializzate della Confederazione. Vaglia anche gli argomenti e le richieste contenuti nelle opposizioni e nelle proposte della popolazione.

Lo scopo della procedura di conciliazione nonché della mediazione da parte del DFGP non è soltanto l’accertamento dei fatti ma anche la promozione di un dialogo costruttivo tra SEM e oppositori (p. es. nel quadro di ispezioni oculari), che eventualmente potrà sfociare nel ritiro delle opposizioni.

Nella propria decisione di approvazione dei piani il DFGP costata i fatti rilevanti (art. 49 lett. b PA).

Sezione 5 Adattamento del progetto Articolo 17

Ad cpv. 1

Se durante la procedura di approvazione dei piani occorrono adattamenti del progetto, essi devono essere annunciati immediatamente al DFGP. Lo stesso dicasi per l’eventuale adattamento del previsto impiego.

Ad cpv. 2

In caso di adattamenti importanti, il DFGP ordina un deposito ufficiale. Si applica il termine di opposizione di 30 giorni previsto all’articolo 11 capoverso 1. Possono essere fissati termini più brevi di quelli previsti agli articoli 13 capoverso 2 (tre mesi per il Cantone) e 15 capoverso 2 (un mese per le autorità federali). Costituisce un adattamento importante in particolare qualsiasi modifica del progetto che allarga ulteriormente la cerchia delle persone interessate. Nel fissare termini più brevi il DFGP tiene conto dell’entità degli adattamenti.

Per evitare di prolungare inutilmente la procedura di approvazione dei piani occorre annunciare quanto prima possibile gli adattamenti del progetto al DFGP.

Ad cpv. 3

23 Per es. l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), in particolare se il progetto è oggetto di un piano settoriale, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), l’ispezione del lavoro della Segreteria di Stato dell’economia (SECO), ecc.