Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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Articolo 11 Opposizione

Le opposizioni vanno presentate al Comune. Devono essere formulate per scritto e contenere le conclusioni e una motivazione.

Sono legittimati a fare opposizione in particolare:

a. le persone i cui interessi degni di protezione sono toccati dal progetto. Ciò presuppone correlazioni particolarmente strette con il progetto di costruzione. L’interesse degno di protezione può essere di natura giuridica o effettiva;

b. le organizzazioni private con personalità giuridica propria, sempreché siano considerate parti ai sensi della legislazione federale conformemente alla PA (cfr. art. 12 della legge federale del 1° luglio 196619 sulla protezione della natura e del paesaggio, LPN; art. 55 della legge del 7 ottobre 198320 sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; art. 14 della legge federale del 4 ottobre 198521 sui percorsi pedonali e i sentieri, LPS);

c. le associazioni con personalità giuridica, ove la maggioranza dei loro membri sia direttamente toccata e la tutela degli interessi rappresenti uno scopo statutario;

d. i Cantoni e i Comuni, ove il progetto tocchi i loro interessi in misura analoga o identica a quelli di un privato. I Comuni e Cantoni interessati godono di un diritto garantito per legge di fare opposizione (art. 95g cpv. 3 nLAsi; cfr. anche art. 14 cpv. 1 LPS) e sono legittimati a ricorrere (art. 95l cpv. 2 nLAsi);

e. le persone toccate da un’espropriazione (solo nel quadro della procedura combinata);

f. in caso di opposizioni collettive e di molteplici opposizioni individuali di stesso tenore, occorre nominare un rappresentante avente procura. Se gli oppositori non hanno designato un tale rappresentante, spetta al DFGP farlo (art. 11a PA).

Articolo 12 Parere dei Comuni interessati

Il Comune trasmette al Cantone il proprio parere sul progetto, unitamente alle opposizioni e alle proposte ricevute, insieme alla documentazione per la domanda. Il DFGP concede al Comune, di norma, un termine di circa un mese e mezzo a tal fine a contare dal deposito dei documenti.

Allo scadere del termine di opposizione, il Comune comunica al DFGP il numero di opposizioni ricevute (cpv. 3).

Se non vuole rischiare di essere escluso dal seguito della procedura (art. 95g cpv. 1 nLAsi), il Comune d’ubicazione della costruzione o dell’impianto deve far valere i propri interessi durante il termine di opposizione (art. 11 cpv. 1)22.

Articolo 13 Parere dei Cantoni interessati

Il Cantone si pronuncia sul parere del Comune nonché sulle opposizioni e sulle proposte ricevute dalla popolazione entro un termine di tre mesi dall’avvio della procedura di consultazione (art. 8).

Articolo 14 Consultazione del richiedente

La SEM ha la possibilità di pronunciarsi sui pareri cantonali e comunali nonché sulle opposizioni e sulle proposte.

Articolo 15 Consultazione delle autorità specializzate della Confederazione

Ad cpv. 1

19 RS 451

20 RS 814.01

21 RS 704

22 Cfr. DFT del 21 luglio 2005, 1A. 141/2005.