Rapporto esplicativo

Consultazione 2016/53: Velocizzazione delle procedure d'asilo (Riassetto del settore dell'asilo). Entrata in vigore parziale della modifica del 25 settembre 2015 della legge sull'asilo (LAsi) · 23 pagine

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a quello riservato ai rifugiati riconosciuti7. Queste novità richiedono alcuni adeguamenti a livello esecutivo.

Le proposte modifiche all’ordinanza 2 dell’11 agosto 19998 sull’asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; art. 24, 24a, 26a, 27a) sono finalizzate, da un lato, a garantire la parificazione dei contributi della Confederazione versati per gli apolidi con quelli versati per i rifugiati, e dall’altro lato, a tenere conto della possibilità per la Confederazione di rimborsare durante più di cinque anni le spese per i gruppi di rifugiati ammessi conformemente all’articolo 56 LAsi.

Con la proposta modifica dell’ordinanza dell’11 agosto 19999 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; art 15p) ci si propone di codificare la conservazione e la cancellazione dei dati medici comunicati alla SEM allo scopo di valutare l’idoneità al trasporto dello straniero (art. 71b nLStr).

2. Parte speciale

2.1 Commento al progetto di ordinanza sull’approvazione dei piani nel settore dell’asilo (OAPA)

Capitolo 1 Disposizioni generali Articolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Ad cpv. 1

L’OAPA è applicabile unicamente alla costruzione (inclusa la ricostruzione), alla modifica (ampliamento, ridimensionamento o demolizione) o alla destinazione a nuovo scopo di costruzioni e impianti della Confederazione. La validità della procedura di approvazione dei piani per l’edificazione di costruzioni e impianti (cpv. 1 lett. a) è limitata a dieci anni dall’entrata in vigore dell’OAPA (cfr. art. 31). Questa limitazione non riguarda tuttavia le ristrutturazioni o i lavori di rinnovamento di costruzioni o impianti esistenti nuovamente destinati all’alloggiamento dei richiedenti l’asilo o all’espletamento delle procedure d’asilo (cpv. 1 lett. b).

Sono considerati costruzioni o impianti ai sensi della giurisprudenza relativa all’articolo 22 LPT10 «tutti gli impianti durevoli e fissi creati da mano d’uomo che incidono sull’uso del territorio, o perché modificano sensibilmente lo spazio esterno, o perché modificano l’infrastruttura di equipaggiamento, o ancora perché sono suscettibili di nuocere all’ambiente»11.

Sono parimenti considerate costruzioni o impianti le costruzioni mobiliari utilizzate solo a breve termine in luogo fisso. Grazie all’obbligo d’approvazione, il DFGP ha la possibilità di verificare la conformità di un progetto con la legislazione afferente.

Le costruzioni e gli impianti che non servono alla Confederazione per l’alloggiamento dei richiedenti l’asilo o l’espletamento delle procedure d’asilo non soggiacciono alla procedura federale di approvazione dei piani. Se, per esempio, un edificio è utilizzato da un Cantone o da un Comune per alloggiare i richiedenti l’asilo attribuiti loro, qualsiasi progetto di modifica dell’edificio continua a soggiacere alla procedura cantonale. Se a fronte della mancanza di alloggi nei centri della Confederazione questo edificio è tuttavia utilizzato dalla Confederazione (art. 24d nLAsi), un eventuale progetto di costruzione che lo concernesse soggiacerebbe alla procedura federale di approvazione dei piani.

7Cfr. FF 2014 6917 (7025)

8 RS 142.312

9 RS 142.281

10 RS 700

11 Cfr. DTF 113 Ib 314 consid. 2b pag. 315; 123 II 256 consid. 3 pag. 259; 140 II 473 consid. 3.4.1 pag. 479.