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Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 22 pagine
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Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2017
f. le decisioni delle autorità, quali ordini, approvazioni e proroghe, in materia di sanzioni penali e amministrative nonché le decisioni su ricorso;
g. i dati di cui agli articoli 15 lettere h–k e 47 capoverso 1 lettere h–l e capoverso 2 OSCPT;
h. i numeri di riferimento e le denominazioni delle informazioni e delle sorveglianze;
i. i dati di contatto delle persone obbligate a collaborare e degli intelocutori da esse designati;
j. i dati relativi alle persone obbligate a collaborare, in particolare riguardo alla loro disponibilità a informare e sorvegliare;
k. gli elementi d’indirizzo e gli identificativi disponibili;
l. altri dati di natura tecnica;
m. i dati per la riscossione degli emolumenti e il versamento delle indennità.
Art. 7 Diritti di accesso al sistema di trattamento
1Se ne fanno richiesta compilando l’apposito modulo e se necessario all’adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT concede ai seguenti gruppi di persone accessi personali al sistema di trattamento:
a. collaboratori delle autorità;
b. collaboratori delle persone obbligate a collaborare;
c. collaboratori del Servizio SCPT;
d. persone a cui il Servizio SCPT ha assegnato compiti di manutenzione, gestione e programmazione.
2Su ordine della persona competente e se necessario all’adempimento dei loro compiti, il Servizio SCPT può autorizzare singoli collaboratori delle autorità di cui all’articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT ad assegnare gli accessi a terzi. I collaboratori continuano a essere responsabili per l’utilizzo degli accessi assegnati e documentano l’assegnazione in modo chiaro.
3Il Servizio SCPT verifica periodicamente se sussistono le condizioni per i diritti di accesso.
4I diritti di accesso al sistema di trattamento sono disciplinati nell’allegato. Il Servizio SCPT redige un pertinente regolamento per il trattamento dei dati.
Art. 8 Diritti di accesso ai dati di singole sorveglianze
1Insieme all’ordine di sorveglianza, vengono comunicati al Servizio SCPT gli accessi di cui hanno bisogno i collaboratori delle autorità di cui all’articolo 9 capoversi 1–3 LSCPT. Dopo l’autenticazione, i collaboratori ottengono l’accesso, mediante procedura di richiamo (accesso online), ai dati delle sorveglianze previsti nell’ordine.