Progetto
Consultazione 2017/22: Progetto di legislazione esecutiva relativa alla revisione totale della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni · 22 pagine
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Ordinanza sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni RU 2017
b. il controllo del trasporto: attraverso la trasmissione sicura dei dati del sistema di trattamento;
c. il controllo degli accessi e delle modifiche: attraverso la verbalizzazione di tutti gli accessi e di tutte le modifiche ai dati nonché l’analisi periodica e a campione per individuare eventuali irregolarità.
2Il Servizio SCPT stabilisce le misure da adottare sulla base di un’analisi dei rischi conforme allo stato tecnologico e agli standard internazionali.
3Emana istruzioni per l’esecuzione di tali misure all’attenzione degli utenti del sistema.
4Conserva i verbali per tutta la durata di conservazione delle informazioni e dei dati delle sorveglianze.
Art. 11 Misure per la sicurezza del sistema
Il Servizio SCPT decide le misure da adottare in caso di guasti o di rischio di guasti nel funzionamento regolare del sistema di trattamento. Prende una decisione dopo aver consultato, se possibile, le autorità che hanno disposto la sorveglianza o le autorità che analizzano i dati.
Art. 12 Anonimizzazione
I dati necessari a fini statistici devono essere anonimizzati prima della pubblicazione.
Sezione 4: Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo, distruzione e archiviazione dei dati
Art. 13 Accesso ai dati delle sorveglianze mediante procedura di richiamo
1I dati delle sorveglianze restano a disposizione delle autorità mediante procedura di richiamo, con tutte le funzioni per il trattamento ai sensi dell’articolo 5, al massimo fino:
a. al passaggio in giudicato della decisione relativa a un procedimento;
b. alla fine dell’operazione del SIC;
[Lettera b soltanto se la LAIn entra in vigore prima o contemporaneamente alla LSCPT.]
c. alla fine della ricerca d’emergenza;
d. alla fine della ricerca di condannati; o
e. all’invio dei supporti di dati o dei documenti all’autorità affinché li trasmetta a un’autorità estera nell’ambito di una procedura di assistenza giudiziaria internazionale.