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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

5A richiesta dell’espropriato, l’espropriante può venir costretto a fornire anticipatamente delle garanzie per una congrua somma o a pagare acconti, o all’una e all’altra prestazione. Il presidente della commissione di stima decide in merito a queste domande, eventualmente con la partecipazione dei membri della commissione di stima. Per la ripartizione degli acconti si procede secondo l’articolo 94. In tutti i casi l’indennità definitiva frutta interesse al saggio del giorno della presa in possesso, fissato dal Tribunale amministrativo federale, e l’espropriato dev’essere indennizzato di ogni altro danno che gli è cagionato dall’anticipata presa in possesso.

Art. 80-82

Abrogati

Art. 88 cpv. 1

1L’indennità per l’espropriazione dev’essere pagata entro 30 giorni dalla sua fissazione definitiva e, ove consista in una somma di denaro, fruttare interesse al saggio dalla scadenza di questo termine fissato dal Tribunale amministrativo federale. Se a tale momento la misurazione definitiva della superficie pretesa dall’espropriante non è ancora possibile, sarà pagato intanto il 90 per cento dell’indennità calcolata sulla base delle misure risultanti dal piano depositato, con riserva di un pagamento suppletivo o di restituzione parziale.

Art. 91 cpv. 1

1Per effetto del pagamento dell’indennità, l’espropriante acquista la proprietà del fondo espropriato o il diritto che la espropriazione costituisce sul fondo in suo favore. In mancanza d’intesa contraria delle parti o di rinunzia alla cancellazione da parte dell’espropriante, i diritti reali limitati nonchè i diritti personali e altri diritti obbligatori annotati nel registro fondiario che gravano il fondo espropriato si estinguono anche se, nonostante l’avvenuta diffida, essi non sono stati notificati e stimati dalla commissione di stima.

Art. 109

Le pubblicazioni sono inserite negli organi di pubblicazione ufficiali dei Cantoni e dei Comuni il cui territorio è interessato. Per il computo dei termini fa norma la pubblicazione nell’organo di pubblicazione dei Cantoni.

Art. 110

II. Diritto procedurale