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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

Art. 58, titolo marginale

I. Circondari di

stima

Art. 59

II. Commissioni1 Per ciascun circondario è nominata una commissione di stima. Essa di stima

1. Composizio- si compone di:

ne, nomina e a. un presidente, due supplenti e

relazioni

d’interesse

b. quindici altri membri al massimo.

2Il Tribunale amministrativo federale nomina i membri della commissione di stima. Può revocare i membri della commissione di stima per gravi motivi.

3I membri delle commissioni di stima sono nominati per un periodo di sei anni, che coincide con quello dei membri del Tribunale amministrativo federale. Il loro mandato può essere rinnovato due volte.

4Il Tribunale amministrativo federale fissa i dettagli dello statuto giuridico nell’atto di nomina.

5I membri delle commissioni di stima devono appartenere a diversi gruppi professionali e disporre delle conoscenze necessarie in materia di stima, lingua e luogo.

6I candidati alla nomina nelle commissioni di stima devono dichiarare al Tribunale amministrativo federale le loro relazioni d’interesse. I membri delle commissioni di stima comunicano senza indugio al Tribunale amministrativo federale eventuali cambiamenti nelle loro relazioni d’interesse.

7I membri delle commissioni di stima svolgono i propri compiti con la massima diligenza. Non sono vincolati a istruzioni per lo svolgimento dei loro compiti, sempre che la presente legge non disponga altrimenti.

8I membri delle commissioni di stima sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno alla commissione anche dopo la sua cessazione.

Art. 59bis

1bis. Statuto1 I membri delle commissioni di stima sono attivi a titolo accessorio. legale dei

membri della2 Laddove il sovraccarico durevole di una commissione di stima lo commissione

esiga, il Tribunale amministrativo federale può nominare a titolo principale alcuni o tutti i membri della commissione.