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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

Art. 43

Producendo un attestato dell’autorità competente per l’approvazione o dell’autorità competente di cui all’articolo 38, l’espropriante può far menzionare nel registro fondiario una limitazione del diritto di disporre.

Art. 45

I. Inizio della Il presidente competente della commissione di stima inizia la proceduprocedura

ra di conciliazione su domanda scritta dell’espropriante, di un espropriato o di un cointeressato.

Art. 46

II. Citazione1 Mediante comunicazione personale, il presidente cita l’espropriante

1. Delle parti e gli espropriati a comparire a una udienza di conciliazione, che di principali

regola si svolge sul posto.

2Se l’espropriante non ottempera alla citazione, il presidente fissa una nuova udienza. Se mancano alcuni espropriati, la procedura di conciliazione decade nei confronti degli espropriati mancanti, a meno che il presidente reputi necessaria un’udienza.

Art. 47

2. Dei cointeres-1 Anche i titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di sati

usufrutti devono essere citati a comparire mediante comunicazione personale. Se il loro nome non è noto, il presidente della commissione di stima deve predisporre le ricerche necessarie o pubblicare la citazione.

2La citazione all’udienza di conciliazione deve indicare ai titolari di diritti di pegno immobiliare, di oneri fondiari e di usufrutti che in caso di loro assenza:

a. il proprietario ha il diritto di conchiudere un accordo sull’indennità vincolante anche per essi; e

b. non saranno citati a comparire alle fasi successive della procedura, a meno che non ne facciano richiesta.

Art. 48

III. Scopo All’udienza si discuteranno le pretese d’indennità e le questioni corredell’udienza

late; si procederà inoltre alle constatazioni atte a chiarire i punti controversi o dubbi. Il presidente cercherà di mettere le parti d’accordo.