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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

Titolo prima dell’art. 129

Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

Art. 129 cpv. 1 e 2

1Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr21.

2Abrogato

4. Legge del 22 dicembre 191622 sulle forze idriche

Art. 62 cpv. 2

1La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193024 sulla espropriazione (LEspr).

Art. 62c cpv. 3

3Abrogato

Art. 62d

Abrogato

Art. 62e cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

1Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l’Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. ...

2Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr26, può sollevare tutte le domande secondo l’articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

Art. 62i marginalia, cpv. 1 e 2

5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata

21RS 711

22RS 721.80

23 RS 172.021

24RS 711

25 RS 172.021

26 RS 711