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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine
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(LEspr)
Titolo prima dell’art. 129
Sezione 3: Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata
Art. 129 cpv. 1 e 2
1Dopo la conclusione della procedura d’approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr21.
2Abrogato
4. Legge del 22 dicembre 191622 sulle forze idriche
Art. 62 cpv. 2
1La procedura di concessione è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196823 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi. Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193024 sulla espropriazione (LEspr).
Art. 62c cpv. 3
3Abrogato
Art. 62d
Abrogato
Art. 62e cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2
1Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l’Ufficio federale durante il termine di deposito dei piani. ...
2Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr26, può sollevare tutte le domande secondo l’articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.
Art. 62i marginalia, cpv. 1 e 2
5. Procedura di conciliazione e di stima; immissione in possesso anticipata
21RS 711
22RS 721.80
23 RS 172.021
24RS 711
25 RS 172.021
26 RS 711