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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

Art. 85 cpv. 3

3Se non si riesce a concordare l’indennità, essa è stabilita dalla Commissione di stima secondo l’articolo 64 dalla LEspr48.

9. Legge del 24 giugno 190249 sugli impianti elettrici

Art. 16a

1La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196850 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

2Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 20 giugno 193051 sulla espropriazione (LEspr).

Art. 16d cpv. 3

3Abrogato

Art. 16e

Abrogato

Art. 16f cpv. 1, primo periodo, e cpv. 2

1Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge del 20 dicembre 196852 sulla procedura amministrativa può fare opposizione presso l’autorità competente per l’approvazione dei piani durante il termine di deposito dei piani. ...

2Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della LEspr53, può sollevare tutte le domande secondo l’articolo 33 della LEspr durante questo termine di opposizione.

Art. 45 cpv. 1 e 2

1Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr54.

2Abrogato

48RS 711

49RS 734.0

50 RS 172.021

51RS 711

52 RS 172.021

53 RS 711

54 RS 711