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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine
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(LEspr)
c. svolge i compiti di cui agli articoli 59tere 59quater;
d. è responsabile del pagamento delle indennità e della retribuzione ai membri delle commissioni di stima e delle rispettive segreterie.
2Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie.
Titolo del capo prima dell’art 64
Capo VIa: Procedura di stima
Art. 64 cpv. 1 lett. bbise k
1La commissione di stima decide segnatamente:
bbis. sulle pretese d’indennità di cui all’articolo 15 capoverso 3;
k. abrogata
Art. 66
III. Procedura1 Ove non si raggiunga un accordo sulle indennità durante la procedu-
1. Convocazione ra di conciliazione, il presidente della commissione di stima dà inizio d’ufficio alla procedura di stima.
2Col consenso delle parti, la procedura di stima può peraltro venir rimandata fin dopo il compimento dell’opera.
Art. 67 cpv. 1, secondo periodo
1... Il presidente cita le parti almeno trenta giorni in precedenza, avvertendole che si procederà alla discussione e all’ispezione oculare anche in loro assenza.
Art. 76 cpv. 1, secondo periodo, cpv. 2, cpv. 4, secondo periodo, e cpv. 5
1... Se, nel caso di un’opera esistente, il diritto da espropriare di fatto è già esercitato, l’anticipata presa in possesso è autorizzata per legge.
2Il presidente della commissione di stima decide sulla domanda nella procedura di conciliazione al più presto, ma comunque nel momento in cui un titolo di espropriazione diventa esecutivo, in ogni caso dopo aver ascoltato l’espropriato e, ove occorra, dopo una particolare ispezione locale. Egli fa intervenire i membri della commissione di stima se lo giudica necessario o se tale intervento è chiesto da una parte.
4... Abrogato