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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

Art. 29

Abrogato

Art. 30

2. Pubblicazione1 Nella pubblicazione della domanda di approvazione dei piani devono

figurare le domande di cui all’articolo 33 capoversi 1 e 2, da notificare entro il termine di opposizione.

2Nella pubblicazione si deve fare espressamente riferimento a:

a. l’articolo 32 sull’informazione dei conduttori e degli affittuari da parte dei proprietari fondiari;

b. gli articoli 42–44 sul bando di espropriazione.

Art. 31

3. Avvisi1 Prima di pubblicare la domanda, l’espropriante deve trasmettere una personali

copia del testo di pubblicazione a tutte le persone risultanti dal registro fondiario e dagli altri registri pubblici o a lui altrimenti note, contro cui è diretta la domanda, indicando ciò che egli chiede da ciascuna di esse.

2Se l’espropriato riceve l’avviso personale dopo la pubblicazione della domanda, il termine di opposizione decorre dal ricevimento di tale avviso.

3L’avviso personale deve contenere:

a. l’indicazione dello scopo e dell’estensione dell’espropriazione;

b. un’informazione sommaria sul genere e sull’ubicazione dell’opera da costruire;

c. il diritto di cui si chiede la cessione o la costituzione;

d. l’indicazione del luogo in cui si possono esaminare i documenti della domanda durante il termine di opposizione;

e. la diffida a notificare le opposizioni e pretese secondo l’articolo 33 capoverso 1;

f. l’ingiunzione di avvertire i conduttori e gli affittuari, secondo l’articolo 32;

g. il bando di espropriazione e le relative conseguenze secondo gli articoli 42–44.

Art. 32

4. Comunicazio-1 Se l’espropriazione lede contratti di pigione o d’affitto non annotati ne a conduttori e

affittuari nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro