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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

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(LEspr)

vati, il piano d’espropriazione, la tabella dei diritti da espropriare e le pretese notificate.

Art. 35

7. Procedura1 Se si applica una procedura semplificata di approvazione dei piani semplificata di

approvazione dei senza pubblicazione e se si autorizzano così espropriazioni, si applicapiani no per analogia gli articoli 28 e 31–34.

2L’espropriante deve presentare gli avvisi personali di cui all’articolo 31 all’autorità di approvazione dei piani che, unitamente alla domanda, inoltra gli avvisi personali alle persone contro cui è diretta la domanda.

Art. 36

III. Procedura1 Se si espropriano diritti secondo l’articolo 5, senza dover decidere d’espropriazione

autonoma nell’ambito di una procedura combinata secondo gli articoli 28–35,

1. Requisiti occorre svolgere una procedura d’espropriazione autonoma.

2Se per l’opera si è già svolta una procedura d’espropriazione, è ammessa una procedura d’espropriazione autonoma solo qualora:

a. l’espropriante rivendichi o restringa un diritto, contrariamente a quanto prevedono il piano d’espropriazione depositato e la tabella dei diritti da espropriare o l’avviso personale oppure qualora la sua rivendicazione o restrizione di un diritto vada oltre quanto previsto da questi documenti; oppure

b. per l’espropriato si riveli un danno che, al momento del deposito dei piani o della comunicazione dell’avviso personale, non era prevedibile o la cui entità non era prevedibile.

Art. 37

2. Diritti già1 Ove il diritto da espropriare di fatto sia già stato esercitato, esercitati

l’espropriante deve chiedere l’inizio della procedura d’espropriazione autonoma all’autorità competente, dopo essere stato informato della soppressione del diritto.

2In questi casi, anche l’espropriato è autorizzato a chiedere l’inizio della procedura d’espropriazione autonoma all’autorità competente. Trascorsi cinque anni dall’informazione della soppressione del diritto, le domande e le pretese in materia di espropriazionei si prescrivono.

Art. 38

3. Competenza1 Il Dipartimento competente in materia è competente per la procedura

d’espropriazione autonoma.