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Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine
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(LEspr)
1Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr27.
2Abrogato
5. Legge federale del 21 giugno 199128 sulla sistemazione dei corsi d’acqua
Art. 17 cpv. 2
2Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193029 sulla espropriazione (LEspr) e prevedono che il Governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.
6. Legge federale dell’8 marzo 196030 sulle strade nazionali
Art. 18 cpv. 2, secondo periodo
2... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 193031 sulla espropriazione (LEspr).
Art. 25 cpv. 3, secondo periodo
2... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr32.
Art. 26a
1La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.
2Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr34.
Art. 27b cpv. 3
3Abrogato
27RS 711
28 RS 721.100
29RS 711
30RS 725.11
31RS 711
32RS 711
33 RS 172.021
34 RS 711