Progetto

Consultazione 2017/41: Revisione parziale della legge federale sulla espropriazione (LEspr) · 27 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 19Fedlex · Progetto

(LEspr)

1Dopo la conclusione della procedura di concessione è eseguita, se necessario, la procedura di conciliazione e di stima davanti alla Commissione federale di stima (Commissione di stima), secondo le disposizioni della LEspr27.

2Abrogato

5. Legge federale del 21 giugno 199128 sulla sistemazione dei corsi d’acqua

Art. 17 cpv. 2

2Nelle loro prescrizioni esecutive, i Cantoni possono dichiarare applicabile la legge federale del 20 giugno 193029 sulla espropriazione (LEspr) e prevedono che il Governo cantonale decida sulle opposizioni rimaste controverse.

6. Legge federale dell’8 marzo 196030 sulle strade nazionali

Art. 18 cpv. 2, secondo periodo

2... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla legge federale del 20 giugno 193031 sulla espropriazione (LEspr).

Art. 25 cpv. 3, secondo periodo

2... Se le pretese sono, in tutto o in parte, contestate, la procedura è retta dalla LEspr32.

Art. 26a

1La procedura d’approvazione dei piani è retta dalle disposizioni della legge del 20 dicembre 196833 sulla procedura amministrativa nella misura in cui la presente legge non vi deroghi.

2Se si rivelano necessarie espropriazioni, si applicano inoltre le disposizioni della LEspr34.

Art. 27b cpv. 3

3Abrogato

27RS 711

28 RS 721.100

29RS 711

30RS 725.11

31RS 711

32RS 711

33 RS 172.021

34 RS 711