Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 35 pagine
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rendimento del capitale proprio. Swisspower mette in guardia dall’introdurre nuovi termini e definizioni, come ad esempio i «costi necessari» menzionati nel rapporto. L’introduzione di una nuova grandezza provoca confusione e un onere supplementare per il suo calcolo. In terzo luogo bisognerebbe verificare la necessità di definire, analogamente al contributo di base, anche un importo massimo per il canone annuo. In tal modo nei periodi in cui i prezzi di mercato sono nettamente superiori ai costi di produzione, si potrebbero effettuare degli accantonamenti per i periodi caratterizzati da prezzi di mercato nettamente inferiori ai costi di produzione. Per Swisspower andrebbe considerata la possibilità che, per il bene comune e la stabilità del sistema nel suo complesso, tutti i clienti elettrici partecipino in egual modo a questi costi e non solo i clienti che utilizzano la forza idrica indigena. Ciò sarebbe possibile, ad esempio, riscuotendo i canoni annui attraverso un supplemento rete. Questo finanziamento attraverso il supplemento rete è un’ipotesi sostenuta anche da SSH.
Secondo Elektra e DSV bisogna evitare di addossare ulteriori costi alla collettività che contribuisce già a sostenere la forza idrica nazionale attraverso l’aumento della RIC. Non essendo orientati al mercato, i modelli di un premio per il servizio universale, come proposto da Alpiq e Axpo, vengono respinti da Elektra e DSV.
SSH ritiene importante per le piccole centrali idroelettriche che per il canone annuo delle centrali beneficiarie della RIC sia fissato un tetto di 110 Fr./kWl. Avendo una tariffa d’immissione fissa, in caso di aumenti dei prezzi di mercato queste centrali elettriche non possono beneficiare di maggiori ricavi. In concomitanza con lo sviluppo del modello flessibile e del modello di mercato, FMV SA auspica una maggiore trasparenza sui dati relativi ai costi e ai ricavi.
[Art. 50a] Riduzione in caso di concessione di contributi d’investimento:
IWB, FMV SA, RADAG e Groupe E condividono la proposta.
FMV SA osserva come la proposta permetta di ridurre i costi di produzione, senza intaccare gli introiti derivanti dal canone annuo. Dato che i contributi d’investimento sono limitati, secondo IWB e FMV SA questa riduzione non dovrebbe essere vincolata al versamento contestuale di un contributo d’investimento. Inoltre secondo IWB dovrebbero essere esentati dal canone annuo anche gli impianti esistenti nel corso dei lavori di ampliamento o rinnovamento, qualora tali lavori compromettano la produzione.
RADAG rileva come il presente testo di legge conceda l’esenzione dal canone annuo per dieci anni agli impianti esistenti solo in base alla potenza lorda supplementare. Nella maggior parte dei casi questo escluderebbe gran parte della potenza delle centrali rinnovate, creando uno svantaggio per gli impianti esistenti rispetto agli impianti nuovi poiché non tutti i rinnovamenti generano necessariamente un aumento della potenza.
[Art. 7] Per corsi d’acqua internazionali:
IWB sostiene la posizione del Cantone di Basilea Città, secondo cui in primo luogo la competenza federale in merito alla normativa per l’utilizzo dei corsi d’acqua di confine è principalmente del Consiglio federale e non del Dipartimento competente e in secondo luogo bisognerebbe considerare maggiormente i Cantoni.
FMV SA condivide il chiarimento e la precisazione delle competenze e sostiene che andrebbero regolamentate anche le relative modalità in caso di riversibilità e proroga di una concessione ovvero nuova concessione.
RADAG approva parzialmente le modifiche. Non ritiene corretto che nella definizione delle prestazioni per il rilascio del diritto d’utilizzazione la Confederazione debba riprodurre ciecamente il diritto cantonale, senza disporre così del necessario margine di manovra. Inoltre RADAG chiede precisazioni del quadro giuridico nonché ulteriori e più chiare spiegazioni della formulazione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI. Occorre garantire che con il nuovo articolo 7 capoverso 1 lettera e LUFI non sorgano ulteriori obblighi per gli impianti idroelettrici di frontiera. RADAG ritiene che in base alle esperienze passate e alle imminenti modifiche circa l’applicazione futura del canone annuo, sia