Rapporto sui risultati
Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 35 pagine
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termine autorizzato per la costruzione e per un periodo di dieci anni a partire dalla messa in esercizio. Per quanto concerne l’entità, l’esenzione potrebbe essere totale o parziale. In caso di ampliamenti o rinnovamenti considerevoli dev’essere determinante soltanto la potenza lorda supplementare.
CdEN, BS, OW, VD, JU, AI, NE, AR e VS chiedono la cancellazione dell’articolo 50a. Questa fattispecie secondo CdEN, BS, OW, VD, JU, AI e NE è già stata discussa e respinta nel corso dei dibattiti parlamentari sulla nuova LEne. Serve una soluzione individuale e in funzione delle necessità che tenga conto della necessità degli enti pubblici concedenti di determinati incentivi per autorizzare un progetto di costruzione di una centrale idroelettrica oppure di ampliamento o rinnovamento di una esistente, al fine di raggiungere gli obiettivi di potenziamento stabiliti nella Strategia energetica 2050. Secondo VS le misure di politica economica, che in linea di principio potrebbero essere giustificate, non devono essere legate al canone annuo. Per AR le misure di sostegno alla forza idrica già previste e la nuova struttura del modello di canone annuo costituiscono una buona base a favore dei gestori delle centrali idroelettriche. Di conseguenza dovrebbero essere gli enti pubblici che concedono i diritti sui corsi d’acqua a disporre del margine di manovra per ulteriori sgravi. Anche AG e ZH chiedono di eliminare l’articolo senza sostituzione. I Cantoni e i Comuni dovrebbero continuare a poter scegliere la modalità con cui sostenere un investitore. TG chiede la cancellazione dell’articolo per evitare una doppia promozione: aumenterebbe il rischio di una promozione su vasta scala di energia non redditizia. Ciò significherebbe per la collettività assumersi il rischio dell’attività di soggetti economici privati.
Secondo CdEN, BS, OW, VD, JU, AI, NE e AG vi è il rischio che l’esenzione dal canone annuo proposta sia considerata dall’UE come un aiuto statale e che quindi la normativa risulti in conflitto con un futuro accordo sull’energia elettrica fra la Svizzera e l’UE.
SG e SO rinunciano a una presa di posizione esplicita.
[Art. 7] Per corsi d’acqua internazionali, [art. 49 cpv.1] ultima frase:
La CGCA ritiene che, secondo quanto illustrato nel rapporto esplicativo, la proposta non produca alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente (numero 1.2 verso la fine). Pertanto alla modifica proposta manca effettivamente il requisito fondamentale per una revisione della legge. Secondo CGCA e VS non è nemmeno chiaro il vantaggio di questa modifica della legge. CGCA, GR, NW, OW, UR, GL, BE, TI e VS non respingono in linea di principio la proposta avanzata, ma chiedono affermazioni più chiare nel messaggio circa il vantaggio comprovato della proposta di revisione. CGCA, GR, NW, OW, UR, GL, BE, TI e VS esigono dalla Confederazione di tener fede all’affermazione secondo cui questa revisione parziale non comporta alcuna modifica materiale rispetto al diritto vigente, in particolare nei confronti dei Cantoni coinvolti. Anche in merito a questo aspetto è auspicabile un’esplicita garanzia nel Messaggio del Consiglio federale.
CdEN, BS, OW, VD, JU, AI, NE e AG approvano la cancellazione dell’ultima frase dell’articolo 49 capoverso 1. Non è tuttavia chiaro il motivo per cui, con la rielaborazione dell’articolo 7, la Confederazione possa comunque stabilire una modifica dei canoni annui, tra l’altro con una possibilità d’influenza per i Cantoni ridotta rispetto alla situazione attuale. Pertanto CdEN, BS, OW, VD, JU, AI, NE e AG chiedono che la competenza di cui al capoverso 1 sia trasferita dal Dipartimento al Consiglio federale, richiesta condivisa anche da ZH, BL e GE. L’integrazione dell’articolo 7 capoverso 1 lettera e secondo AG crea chiarezza nelle competenze nell’ambito delle procedure di risanamento secondo la legge federale sulla protezione delle acque (LPAc). AG chiede una precisazione con l’inserimento del termine «legislazione sulla protezione delle acque». ZH chiede che in singoli casi il Consiglio federale possa trasferire ai Cantoni coinvolti la facoltà di disporre misure necessarie, previa intesa con gli stessi. In merito all’articolo 7 lettera e VS chiede che almeno nel messaggio del Consiglio federale si affronti la questione dell’assunzione dei costi in caso di un’eventuale autorizzazione. Bisogna evitare un eccessivo onere per i Cantoni oppure prevedere un corrispondente compenso. TG auspica che l’articolo 7 sancisca il diritto di reversione dei Cantoni anche nel caso di centrali poste su sezioni di corsi d’acqua attigue ai confini nazionali. Inoltre l’articolo 7 capoverso 1 lettera e andrebbe modificato