Rapporto sui risultati

Consultazione 2017/48: Revisione della legge sulle forze idriche: normativa in materia di canoni per i diritti d'acqua dopo il 2019 · 35 pagine

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elettrico e non alla collettività. Di conseguenza rifiuta categoricamente la ripercussione di un eventuale tasso d’interesse fisso sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

L’IGEB considera i canoni annui tasse applicate allo sfruttamento delle risorse e ritiene che, in linea di principio queste ultime non abbiano alcuna giustificazione economica e vadano pertanto abolite. I canoni annui non devono essere utilizzati come strumenti di politica strutturale. Qualora, contrariamente alla sua posizione di massima, si dovesse insistere su un modello di canone annuo, il modello abbozzato nel rapporto esplicativo non dovrebbe essere introdotto soltanto dopo il periodo transitorio, bensì direttamente nel 2020.

Variante alternativa (solo per le centrali deficitarie):

FER, USIE, Swissmem, Scienceindustries e CemSuisse respingono la variante. FER e USIE ritengono ingiusto non trattare alla pari tutte le centrali elettriche.

Flessibilizzazione del canone annuo (soluzione a medio-lungo termine):

IGEB, Swissmem, SIA, Scienceindustries e CemSuisse condividono la proposta di un modello flessibile.

Per Scienceindustries una normativa in materia di canone annuo flessibile è condizione imprescindibile per una totale liberalizzazione del mercato dell’elettricità. Il contributo di base non dev’essere addossato alla collettività o generare una nuova tassa sulla rete di trasporto.

Tuttavia l’IGEB non vorrebbe applicare un contributo di base ma subordinare il canone annuo unicamente al prezzo di mercato di riferimento. Se, contrariamente alla sua richiesta, venisse applicato il modello di canone annuo flessibile oggetto della discussione, questo contributo di base dovrebbe essere fissato al livello più basso possibile. L’IGEB è dell’opinione che questo contributo di base debba gravare sui concessionari o sul settore e non sulla collettività (consumatori di energia elettrica).

Swissmem considera decisiva la definizione dei singoli parametri; i costi di base dovrebbero essere notevolmente più bassi ed essere sempre pagati dai produttori e non dalla collettività.

Secondo la SIA il sistema flessibile per la futura definizione dei canoni annui non offre sufficienti incentivi alle centrali idroelettriche per minimizzare i costi di produzione e sviluppare nuovi modelli aziendali. È vero che per stabilire l’aliquota massima del canone annuo non vengono considerati i costi individuali di ogni centrale idroelettrica (analisi individuale), bensì i valori rappresentativi di una centrale idroelettrica svizzera media, come condiviso dalla SIA. Tuttavia servono misure non per sostenere la forza idrica attraverso sussidi e contributi bensì per renderla interessante sul mercato grazie al plusvalore effettivo e affermare così sul lungo termine un prezzo adeguato per l’energia idroelettrica.

Attualmente per GGS non è chiaro quali debbano essere gli elementi di un «prezzo di mercato di riferimento». Tra l’altro dovrebbe dipendere fortemente dal grado di flessibilità della forza idrica di fronte alla domanda e alle oscillazioni dei prezzi di mercato nonché da quali mercati vengono gestiti. Pertanto è difficile che un prezzo di mercato di riferimento sia identico per tutti i tipi di centrali. Questo concetto creerebbe una maggiore burocrazia e distorsioni di mercato.

FER sostiene una radicale rielaborazione del sistema in grado di evitare futuri investimenti a rischio. Colpisce il fatto che attualmente i consumatori non abbiano scelta e debbano pagare prezzi elevati dell’energia, mentre sul mercato i prezzi dell’elettricità sono in calo. In questo contesto gli enti pubblici figurano sia come produttori sia come beneficiari dell’obsoleto regime del canone annuo. Tutto ciò dev’essere corretto con un nuovo sistema finanziario.

Gli strumenti quali il canone annuo secondo CemSuisse non devono essere utilizzati nella politica strutturale o in una perequazione finanziaria interna al Paese.

[Art. 50a] Riduzione in caso di concessione di contributi d’investimento: