Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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H. Emolumenti

La disposizione è approvata in linea di principio da tutti i partecipanti che si sono esplicitamente espressi al riguardo. Tra questi, una minoranza si è pronunciata sull’ammontare dell’emolumento. Alcuni Cantoni nonché CUAI e CCCC sottolineano che, sebbene l’emolumento sia probabilmente tale da coprire l’integralità delle spese, nel rapporto esplicativo l’onere non viene presentato nel dettaglio. Si presume che la procedura per il rinnovo delle autorizzazioni sia meno onerosa e va considerato che in ultima analisi sono gli organi esecutivi a dover sostenere i relativi costi.

L’ASA fa notare che il calcolo degli emolumenti sottostà al principio di equivalenza e che dunque nell’ordinanza occorre prevedere il prelievo degli emolumenti, senza però fissarne l’ammontare.

IG Missbrauch ritiene che l’ammontare degli emolumenti sia giustificato solo a condizione che restino valide anche le autorizzazioni cantonali; in caso contrario, deve essere ridotto.

3.2.2 Disposizioni in materia di gestione, conservazione, consultazione e distruzione degli atti (art. 7c, 7d, 8a e 8b AP-OPGA)

A. In generale

La maggioranza dei partecipanti è sostanzialmente favorevole alle disposizioni proposte.

Le medesime sono invece giudicate in modo critico o respinte in particolare da alcuni Cantoni e organi esecutivi (p. es. JU, GL, GR, NE, NW, SH, SZ, ZG, CUAI, CCCC), i quali ritengono che gestione, conservazione e consultazione degli atti siano già oggi disciplinate nella LPGA (art. 46) e nell’OPGA e che per quanto concerne il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione non valgano altri requisiti. Le disposizioni proposte sono scontate. Tutti i tipi di atti, e dunque anche quelli concernenti le osservazioni, devono infatti registrare in modo sistematico gli elementi alla base della decisione di un’assicurazione sociale. Non appena gli atti sono inseriti in un incarto, le persone e gli organi autorizzati possono consultarli. Non vi è dunque motivo per trattenere atti o rifiutare l’accesso ai medesimi al momento della decisione. Per questa ragione una regolamentazione supplementare nell’ordinanza è superflua e ingiustificata. Ad oggi la gestione degli atti non ha mai causato problemi in tribunale e da questo punto di vista l’articolo 7c AP-OPGA non permette di dedurre nuovi obblighi per gli organi esecutivi.

Se le nuove disposizioni venissero comunque introdotte, bisognerà tenere in considerazione il fatto che, già oggi, la maggior parte degli organi esecutivi gestisce gli atti elettronicamente e che occorre prevedere dunque tempo a sufficienza per eventuali adeguamenti, dove necessario, e accordare un periodo transitorio adeguato.

Al contempo, da diverse parti si osserva che fino a questo momento gli specialisti in materia di osservazione hanno fornito alle assicurazioni sociali rapporti sistemati e filmati accuratamente montati, trattenendo però per sé il materiale originale. Poiché gli organi esecutivi sono responsabili per il corretto trattamento di tutti i materiali ottenuti in occasione di osservazioni, questi ultimi devono essere loro consegnati dagli specialisti. Solo così gli organi esecutivi potranno garantire un trattamento e un’eventuale distruzione degli atti conformi alla legge. Questo aspetto va dunque fissato nell’ordinanza.

TI obietta che occorre emanare disposizioni sulla gestione dei documenti sensibili durante la fase di osservazione, al fine di non destare alcun sospetto nella persona interessata, fintanto che quest’ultima non è stata messa a conoscenza dell’osservazione svolta. Se infatti gli atti contengono documenti concernenti un’osservazione e l’assicurato chiede di poterli consultare, l’assicurazione dovrebbe rifiutarvi l’accesso. Un’alternativa sarebbe di depositare i documenti sensibili in un incarto separato, il quale viene poi inserito nell’incarto principale non appena l’assicurato è stato informato dello svolgimento dell’osservazione. Qualora fosse prevista questa opzione, sarebbe necessario stabilire se e quali attori abbiano diritto di accedere agli atti dell’incarto separato; se infatti una parte degli attori (principalmente gli assicurati) non deve venire a conoscenza delle indagini in corso, un’altra parte (p. es. i periti o le autorità di perseguimento penale) necessita di poter accedere rapidamente a determinate informazioni per lo svolgimento dei propri compiti. Infine mancano disposizioni transitorie sull’applicabilità delle nuove norme alle procedure già in corso, nell’ambito delle quali gli atti contengono rapporti investigativi.