Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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2 Oggetto

Giusta l’articolo 43a capoverso 9 lettere a–c LPGA, il Consiglio federale disciplina:

– la procedura applicabile alla consultazione da parte dell’assicurato di tutto il materiale ottenuto in

occasione dell’osservazione;

– la conservazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione;

– le esigenze relative agli specialisti incaricati di svolgere l’osservazione.

Nel progetto posto in consultazione, il Consiglio federale ha proposto le disposizioni d’esecuzione riassunte di seguito.

Lo svolgimento dell’attività di specialisti incaricati dell’osservazione per conto degli assicuratori sarà soggetto a un obbligo di autorizzazione. L’autorità competente per l’esame delle richieste e il rilascio delle autorizzazioni sarà l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS). Le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione (requisiti) saranno di tipo sia personale che professionale: da un lato, nei dieci anni precedenti la richiesta il richiedente non potrà essere stato condannato per crimini o delitti che hanno un nesso con l’attività soggetta a autorizzazione e nemmeno aver subìto procedure di pignoramento o di fallimento; dall’altro, dovrà disporre delle conoscenze giuridiche necessarie per lo svolgimento ineccepibile di osservazioni e vantare una formazione adeguata (p. es. di polizia o una formazione equivalente) e un’esperienza professionale comprovata di almeno due anni nell’ambito della sorveglianza di persone.

Poiché il Consiglio federale è incaricato di disciplinare anche la conservazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione, a livello di ordinanza devono essere innanzitutto fornite prescrizioni concernenti la gestione, la conservazione e la distruzione degli atti che abbiano validità sia per il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione che per altri tipi di atti. Finora le disposizioni legali sulla gestione degli atti in generale (art. 46 LPGA) sono state concretizzate solo in parte e unicamente a livello di direttive (per i singoli rami assicurativi), ma non nell’OPGA. Il disciplinamento a livello di ordinanza permetterebbe di creare prescrizioni uniformi valide per tutte le assicurazioni sociali rette dalla LPGA. Dove necessario, sono inoltre proposte regolamentazioni concernenti in modo specifico il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione.

Occorre infine precisare anche la procedura per la consultazione di tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. L’ordinanza deve dunque disciplinare, da un lato, come informare esattamente l’assicurato sulla possibilità di consultare tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e, dall’altro, come garantirgli questa consultazione. Per poter richiedere la consultazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione che lo riguarda, l’assicurato deve innanzitutto essere stato informato dell’esistenza di tale materiale. Il Parlamento ha già provveduto in tal senso a disciplinare a livello di legge un obbligo per gli assicuratori di informare la persona interessata (art. 43a cpv. 7 e 8 LPGA9). La disposizione di ordinanza proposta si rifà dunque alle disposizioni di legge in questione.

9 È qui fatta distinzione tra due possibili esiti: se l’osservazione ha permesso di rilevare che l’assicurato percepisce o cerca di percepire prestazioni indebite e di conseguenza viene emanata una nuova decisione sulla prestazione in questione, l’assicuratore può informare l’assicurato sia oralmente che per scritto (in ogni caso al più tardi prima di emanare la decisione); se invece non è stato possibile confermare gli indizi di riscossione indebita di prestazioni e non deve quindi essere emanata una nuova decisione, l’informazione dell’assicurato deve avvenire necessariamente mediante decisione, e dunque in forma scritta.