Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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E. Ulteriori proposte dei partecipanti alla consultazione concernenti la gestione degli atti

FR e ZH chiedono l’inserimento di una chiara regolamentazione su come gli specialisti incaricati dovranno gestire e conservare gli atti (compreso il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione) e garantire il rispetto della protezione e della sicurezza dei dati, considerato che le disposizioni proposte si rivolgono solo agli assicuratori. Sebbene esistano disposizioni generali in materia di diritto di protezione dei dati, in un settore tanto sensibile serve una regolamentazione specifica. Un parere analogo è espresso da SG. Nell’ambito delle osservazioni la maggior parte degli atti e dei materiali finisce nelle mani degli specialisti, che su incarico di un assicuratore trattano una quantità di dati personali degni di particolare protezione. Sebbene le leggi federali e cantonali in materia di protezione dei dati prevedano che, in caso di un incarico di trattamento di dati di questo tipo, l’organo mandante rimanga interamente responsabile per il trattamento in questione e che sia necessario garantire la protezione e la sicurezza dei dati mediante condizioni, accordi e contratti pertinenti, in un settore tanto sensibile come quello delle osservazioni sarebbe opportuno che il Consiglio federale disciplinasse gli obblighi degli specialisti coinvolti. Anche secondo l’USI all’articolo 7d AP-OPGA va precisato che gli attori preposti al trattamento dei dati devono prendere i provvedimenti necessari a proteggere i dati dall’accesso di terzi. Si pensa in particolare a una messa in sicurezza ragionevolmente esigibile delle proprie reti di dati (server ecc.) e degli apparecchi per il trattamento degli stessi (computer, anche portatili) e ai software necessari.

SG osserva inoltre che in base alla prassi attuale, in particolare gli investigatori privati vengono incaricati dagli assicuratori di elaborare lunghe sequenze di osservazione per ottenere brevi versioni rappresentative. Per questa ragione è importante assicurare, nel quadro degli obblighi di gestione degli atti, che il diritto di consultare gli atti non riguardi solo le versioni brevi, ma il materiale visivo e sonoro integrale. Anche alcuni altri partecipanti fanno notare che non è chiaro come s’intenda garantire che a conclusione dell’osservazione tutto il materiale di osservazione sia integralmente trasmesso all’assicurazione.

Il Partito Pirata auspica l’introduzione di un obbligo di annunciare a un organo centrale l’inizio e la conclusione dell’osservazione. Inoltre i materiali prodotti devono essere criptati e trasmessi in modo tale da non consentire di risalire alle persone oggetto dell’osservazione.

3.2.3 Ulteriori osservazioni in relazione alle osservazioni

Molti partecipanti alla consultazione chiedono che nell’ordinanza vengano fornite precisazioni in merito ai punti della legge oggetto di dibattito in occasione della votazione popolare, in particolare riguardo ai luoghi in cui una persona può essere osservata (p. es. non nella sua camera da letto) e ai mezzi autorizzati per farlo (p. es. non i droni).

Da diverse parti giunge anche la richiesta di introdurre una rilevazione sistematica di dati da parte delle assicurazioni, ad esempio circa il numero, il tipo, i motivi e i risultati delle osservazioni, per poi impostare su questa base un controllo della qualità delle osservazioni da parte di un organo indipendente.

Un partecipante esige che tutti i casi in cui l’indagine condotta ha portato alla conferma dei sospetti dell’assicurazione siano sistematicamente segnalati alle autorità di perseguimento penale, in applicazione degli articoli 148a e 66a capoverso 1 lettera e CP.

IG Missbrauch chiede l’introduzione di una disposizione transitoria che autorizzi da subito gli assicuratori sociali a commissionare nuovamente osservazioni ed esoneri dall’obbligo di autorizzazione le imprese e gli specialisti che hanno svolto osservazioni per gli assicuratori sociali prima della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, fino all’entrata in vigore delle disposizioni di ordinanza.

3.2.4 Altre osservazioni

Alcuni Cantoni e organi esecutivi si esprimono in merito al contenuto del vigente articolo 14 OPGA, che riguarda la procedura di regresso. Nella revisione proposta è presentata una modifica puramente redazionale (abbreviazione «UFAS»), mentre senza alcun intervento sul piano del contenuto.

Alcuni partecipanti espongono riflessioni su ulteriori temi inerenti al diritto delle assicurazioni sociali che non sono oggetto della presente revisione.