Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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AI, SH e VD osservano che in ogni caso occorre anche adeguare e coordinare le prescrizioni esistenti nelle direttive. SO fa notare che già le disposizioni vigenti sono disperse in diverse basi giuridiche e poco chiare e che le nuove disposizioni dell’OPGA non farebbero che acuire questa situazione. Occorre pertanto regolare in modo uniforme la gestione, la conservazione e la consultazione degli atti.

GL e GE sottolineano che la richiesta da parte dei tribunali degli atti in formato cartaceo rende onerosa la gestione degli atti. La tenuta dell’indice degli atti in forma elettronica permette oggi l’accesso diretto ai singoli documenti. GE giudica le disposizioni adeguate, perché permettono di migliorare la trasparenza. Anche BS approva le disposizioni proposte, come pure il periodo transitorio previsto per la tenuta dell’indice degli atti, dato che di regola le modifiche eventualmente necessarie a livello di software sono impegnative. AG definisce appropriato il disciplinamento proposto, mentre VD osserva che una regolamentazione dei principi generali nell’ordinanza rafforza l’importanza delle prescrizioni.

Pvl e PES approvano la definizione a livello di ordinanza di regole relative agli atti. Secondo il primo, infatti, questi punti non sono attualmente regolamentati o lo sono soltanto in direttive, mentre il secondo sostiene che alcune assicurazioni sociali non osservano sempre le prescrizioni del Tribunale federale.

Secondo il PSS le disposizioni non sono sufficientemente ponderate. Già in occasione dei dibattiti parlamentari sulla modifica della LPGA si era schierato affinché gli investigatori privati fossero obbligati a fornire alle assicurazioni tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione, al fine di evitare la trasmissione selettiva delle informazioni alle assicurazioni.

L’Unione delle città svizzere approva che il Consiglio federale abbia emanato anche regole generali in materia di distruzione degli atti. Le modalità di quest’ultima non devono più essere lasciate alla discrezione delle singole assicurazioni sociali. USS e SSP definiscono le disposizioni chiare e coerenti e anche Travail.Suisse le approva. Lo stesso vale per AGILE, FRAGILE Suisse, graap association,

graap fondation, Inclusion Handicap, Procap, Pro Mente Sana, sages e VASK, le quali ritengono

che tali prescrizioni facilitino il lavoro di assicurazioni, assicurati e relativi rappresentanti legali nonché dei tribunali.

Secondo santésuisse e ASA mancano le basi legali necessarie per emanare le disposizioni in questione. La legge autorizza infatti il Consiglio federale unicamente a disciplinare l’archiviazione e la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione e dunque il campo d’applicazione di tutte queste disposizioni deve limitarsi a tale materiale. Riguardo alla conservazione degli atti da parte degli assicuratori sociali esistono già abbastanza disposizioni generali. È incomprensibile per quale ragione la conservazione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione debba soddisfare condizioni diverse da quelle per la conservazione di altri atti, per esempio dei dati sulla salute.

Alcuni altri partecipanti fanno notare che sarebbe necessario prevedere sanzioni in caso di violazioni.

B. Indice degli atti

Per AI, GL, GR, NE, SG, CUAI e CCCC il periodo transitorio previsto è il minimo necessario, per SZ e ZG è troppo breve. Se in futuro sarà richiesta la tenuta di un indice degli atti specifico conformemente all’avamprogetto, gli uffici AI saranno costretti ad adeguare i propri sistemi informatici. Il cambiamento delle relative funzioni, se non soddisfano ancora i requisiti previsti, sarà impegnativo, poiché l’adeguamento dei sistemi informatici è oneroso in termini sia di tempo che di costi e dato che per tale lavoro gli uffici AI dipendono da operatori esterni.

L’ASA fa notare che in base all’attuale giurisprudenza non vige un obbligo generale di tenere un indice degli atti. Pertanto l’inserimento di un’ulteriore disposizione generale nell’OPGA risulterebbe obsoleto, oltre a non trovare fondamento nella delega di competenze dell’articolo 43a capoverso 9 LPGA.

C. Distruzione degli atti

Molti partecipanti (di tutte le categorie) criticano il fatto che la disposizione sia troppo generale, sebbene la maggior parte la approvi nel complesso.