Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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Specialisti interni ed esterni

In merito alla questione se l’obbligo di autorizzazione si applichi e/o si debba applicare solo agli specialisti esterni oppure anche a quelli interni emergono pareri diversi. Molti partecipanti sostengono che il testo dell’ordinanza e il rapporto esplicativo non rispondono in modo univoco su questo punto.

A tale proposito GL, AI, VS, SZ, NE, CUAI e CCCC chiedono esplicitamente che un’autorizzazione sia richiesta solo agli specialisti esterni, adducendo tra i motivi che l’obbligo di autorizzazione deve basarsi sull’articolo 43a capoverso 6 LPGA, nel quale è fatta menzione (soltanto) degli specialisti esterni cui possono essere commissionate osservazioni, interpretazione che peraltro sarebbe avallata dal tenore dell’articolo 7a capoverso 1 OPGA.

Anche FR, TG e ASA partono dal presupposto (senza chiederlo esplicitamente) che l’obbligo di autorizzazione si applicherebbe solo agli specialisti esterni; AG, SG e alcuni privati sostengono che vi è ambiguità su questo punto, mentre TI ritiene che l’obbligo in questione valga anche gli per specialisti interni. È auspicata una precisazione nell’ordinanza.

Il PES, le organizzazioni di aiuto ai disabili nonché altre organizzazioni e privati sono del parere

che l’obbligo di autorizzazione si applichi/si debba applicare in egual modo sia agli specialisti interni che a quelli esterni e chiedono una precisazione in tal senso nell’ordinanza. Il PES precisa che anche gli specialisti interni devono soddisfare le esigenze sancite all’articolo 7a OPGA, poiché solo così è possibile garantire che le osservazioni vengano svolte unicamente da persone qualificate e idonee. Questo aspetto dovrebbe però essere stabilito nell’ordinanza, dato che in base al rapporto esplicativo e al testo delle disposizioni d’esecuzione si presuppone che solo gli specialisti esterni necessitino di un’autorizzazione, una distinzione che però non ha alcuna motivazione oggettiva.

Persone fisiche e persone giuridiche/imprese

I pareri divergono anche in merito alla questione se l’autorizzazione possa essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche oppure anche a persone giuridiche/imprese come agenzie investigative.

In particolare AI, JU, NW, SH, CUAI e CCCC chiedono che le autorizzazioni possano essere rilasciate anche a persone giuridiche, considerato che lo stesso avviene nel caso degli uffici di revisione e dei centri medici di accertamento dell’AI, in cui le autorizzazioni non sono rilasciate a singole persone o a singoli medici, bensì ai servizi o alle persone giuridiche nel loro insieme. Essi appoggiano l’idea di prevedere la medesima prassi per gli specialisti in materia di osservazione e dunque di rilasciare l’autorizzazione a un’agenzia investigativa o a una persona giuridica.

Al contrario, il PES, le organizzazioni di aiuto ai disabili e diverse altre organizzazioni nonché privati

esigono che le disposizioni stabiliscano in modo chiaro l’esclusivo rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche.

"Detective" che svolgono osservazioni all’estero

Alcuni partecipanti (GR, JU, NE, SZ, ASA) sostengono che i requisiti richiesti possono essere applicati soltanto a persone attive in Svizzera, dato che gli specialisti stranieri impiegati per le osservazioni all’estero non potrebbero proprio soddisfarli. Di regola, infatti, per le osservazioni all’estero è necessario incaricare un investigatore o un’agenzia investigativa con domicilio o sede sul posto, dove però il diritto svizzero non è applicabile. L’ASA esige una precisazione in tal senso nel testo dell’ordinanza e osserva come si parta dal principio che il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione all’estero possa essere incluso negli atti delle assicurazioni sociali svizzere a condizione che sia stato prodotto nel rispetto del diritto locale, e come ciò giustamente non necessiti di ulteriori spiegazioni o menzioni nell’ordinanza.

Il PSS si dice meravigliato del fatto che (in base al rapporto esplicativo) i requisiti proposti valgano soltanto per i casi in cui l’osservazione è svolta in Svizzera. Ciò significa ignorare del tutto la qualità degli investigatori impiegati all’estero, ma per il PSS è inconcepibile che l’UFAS tolleri che, a seconda delle circostanze, gli assicurati all’estero ricevano un trattamento peggiore.