Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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Non è infatti specificato quali atti esattamente vadano distrutti. In particolare viene criticato il concetto non chiaro di «valore archivistico». Al contempo va definita più concretamente il termine di conservazione. LU auspica anche in questo contesto un periodo transitorio adeguato che permetta di rispondere alle questioni in sospeso e procedere all’attuazione tecnica.

Diversi Cantoni, CUAI e CCCC obiettano per esempio che, in caso di distruzione documentata di materiali inerenti all’osservazione che non ha permesso di confermare gli indizi di partenza, resterebbe comunque traccia dello svolgimento di un’osservazione. Non disponendo però più, in concreto, degli atti dell’osservazione, in una trattazione futura non sarebbe possibile conoscerne il contenuto e sapere perché l’osservazione era stata ordinata. Lo stesso problema si presenterebbe se allo svolgimento dell’osservazione si facesse riferimento in altri documenti, per esempio in una perizia medica: con la distruzione degli atti verrebbero a mancare le conclusioni mediche in essi contenute, anche quelle a favore dell’assicurato, e ciò costituirebbe una grave violazione dei principi di trasparenza e tracciabilità. Secondo SG occorre garantire che le osservazioni senza risultato non possano essere utilizzate a danno dell’assicurato.

Un Cantone obietta che, in caso di distruzione documentata di materiali inerenti all’osservazione che non ha permesso di confermare gli indizi di partenza, è dunque fondamentale distruggere non solo la documentazione sull’osservazione vera e propria, ma anche tutti gli atti dai quali è possibile dedurre lo svolgimento di un’osservazione. A tal fine occorre prevedere, già al momento dell’emanazione della decisione di cui all’articolo 43a capoverso 8 lettera a LPGA, che la decisione sia resa nota esclusivamente agli assicurati interessati e non a terzi.

Diversi partecipanti osservano inoltre che nell’ambito di alcuni rami delle assicurazioni sociali i vecchi atti conservano in linea di principio la propria rilevanza, perché permettono di documentare l’evoluzione dello stato di salute di un assicurato (necessaria nel caso dell’esame di una ricaduta o del rilevamento, appunto, dell’evoluzione dello stato di salute). Se si vuole introdurre un obbligo di distruzione degli atti senza valore archivistico, bisogna precisare il concetto di «valore archivistico». La distinzione tra atti «con» e «senza» valore archivistico potrebbe risultare estremamente onerosa e non può incombere agli organi esecutivi. In caso di dubbio, questi tenderebbero infatti a optare per il riconoscimento del valore archivistico, al fine di non rischiare di rendersi colpevoli di aver eliminato atti di rilievo.

SG chiede che, in un campo tanto sensibile come quello delle osservazioni nell’ambito del diritto delle assicurazioni sociali, il Consiglio federale disciplini esplicitamente anche gli obblighi degli specialisti incaricati per quanto concerne la distruzione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Per esempio essi dovrebbero essere tenuti a consegnare agli assicuratori tutto il materiale in questione una volta concluso l’incarico ricevuto e a cancellare o distruggere irrevocabilmente qualsiasi copia esistente, dandone conferma scritta al mandante. Anche il PSS chiede che sia disciplinato l’obbligo di distruggere tutto il materiale dopo la consegna all’assicurazione, per garantire che non sia utilizzato ad altri scopi. AvenirSocial propone di introdurre una disposizione che preveda l’informazione dell’assicurato interessato circa un’eventuale distruzione degli atti.

Santésuisse ritiene anche in questo caso che la legge permetta al Consiglio federale unicamente di emanare regole relative ai materiali di osservazione, ma non a tutti gli atti. L’ASA condivide questo parere e propone di sancire nell’ordinanza che l’eventuale distruzione dei documenti deve avere luogo entro tre mesi dal passaggio in giudicato della decisione ai sensi della LPGA e che in questo contesto vanno distrutti tutti gli atti e i supporti di dati che documentano lo svolgimento dell’osservazione, ma non la documentazione che permette di tenere traccia delle relative condizioni per lo svolgimento dell’osservazione giusta l’OPGA. Infatti, il diritto dell’assicurato interessato di chiedere la distruzione degli atti concerne tutti gli eventi nell’ambito dell’osservazione, ma non l’ordine della stessa, che deve poter essere documentata in quanto atto amministrativo legittimo anche in un secondo tempo.

Alcuni privati fanno notare che occorre considerare anche i rischi connessi alla trasmissione del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione da un assicuratore all’altro. Un assicuratore dovrebbe infatti essere autorizzato a utilizzare il materiale di altri solo se questo è stato prodotto nel rispetto delle condizioni giusta la LPGA. Se in seguito però un tribunale giudica illecita un’osservazione, l’assicuratore