Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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B. Nessuna condanna per crimini o delitti che hanno un nesso con l’attività soggetta a autoriz-

zazione (art. 7a cpv. 3 lett. a AP-OPGA)

La maggioranza dei partecipanti che si sono espressi al riguardo sostiene in linea di principio questa disposizione.

AI, GL, GR, NE, SZ, VD, CUAI e CCCC propongono di menzionare concretamente i crimini e i delitti che costituiscono un ostacolo per il rilascio dell’autorizzazione. GR esige inoltre che sia sufficiente presentare quale giustificativo un estratto del casellario giudiziale e che questo sia esplicitamente stabilito nell’ordinanza. JU giudica la disposizione troppo imprecisa.

TG propone di rinunciare al riferimento alla condanna con un nesso all’attività soggetta a autorizzazione, dato che non è chiaro in che modo questo possa fornire maggiore eloquenza in merito ai requisiti personali e considerato che senza una limitazione così ambigua si avrebbe maggiore chiarezza e certezza giuridica.

La FSFP approva esplicitamente la richiesta di un passato senza precedenti penali e, poiché questo dovrebbe riguardare tutti gli ambiti, propone di stralciare il riferimento all’attività.

Anche alcuni privati giudicano ambiguo cosa s’intenda per nesso con l’attività soggetta a autorizzazione e ritengono che questo aspetto andrebbe disciplinato in modo chiaro nell’ordinanza e non lasciato al giudizio discrezionale dell’UFAS. In linea di principio, infatti, il richiedente non dovrebbe aver commesso alcun crimine o delitto nei dieci anni precedenti la richiesta, poiché ciò ne comprometterebbe di per sé l’affidabilità, o altrimenti occorrerebbe stilare un catalogo esaustivo dei delitti pregiudizievoli. Alcuni propongono di precludere l’autorizzazione per qualsiasi tipo di crimine, ma solo per determinati delitti. Altri ancora suggeriscono di tenere conto anche di procedimenti pendenti e contravvenzioni, poiché per esempio alcune fattispecie penali nel diritto in materia di protezione dei dati sono unicamente contravvenzioni.

Secondo l’ASA il termine di dieci anni è eccessivamente lungo e va dunque ridotto. Il SSP chiede invece che lo stesso sia elevato a 20 anni per tutte le condanne relative all’attività di sorveglianza, mentre il termine di 10 anni valga per le condanne previste dal Codice penale (CP). Ciò aumenterebbe la probabilità che le osservazioni siano svolte in modo giuridicamente ineccepibile.

ZG auspica che la disposizione in esame sia completata da requisiti inerenti all’affidabilità, analogamente a quanto avviene nel caso delle condizioni di autorizzazione per altre professioni e attività, ad esempio nell’ambito della medicina e della psicologia, periti in materia di previdenza professionale ecc. Inoltre, ZG e santésuisse ritengono che vada utilizzata la formulazione alternativa «crimini o delitti», poiché non si tratta di un elenco cumulativo.

Il pvl esige che ai requisiti personali richiesti sia aggiunta anche la garanzia di un’attività ineccepibile, poiché altrimenti non sarebbe possibile revocare l’autorizzazione in caso di comportamento scorretto, fintanto che quest’ultimo non sia crimine o delitto ai sensi del diritto penale. Anche un privato propone di completare la disposizione con l’aspetto della reputazione: concretamente il richiedente dovrebbe presentare un estratto per privati dal quale sia possibile dedurre che il suo passato e la sua condotta negli ultimi dieci anni siano adeguati all’attività di osservazione.

C. Nessuna procedura di pignoramento o di fallimento (art. 7a cpv. 3 lett. b AP-OPGA)

La stragrande maggioranza dei partecipanti che hanno fornito esplicitamente un parere in merito è (piuttosto) favorevole a questa disposizione. Diversi partecipanti fanno però notare che non esiste un registro delle esecuzioni a livello nazionale e che pertanto l’adempimento di questa condizione non può essere verificato in modo semplice.

Un privato interessato approva esplicitamente la condizione di verifica della situazione finanziaria, un aspetto contemplato anche nei concordati esistenti o previsti nell’ambito delle prestazioni di sicurezza (Concordat sur les entreprises de sécurité [CES] e Konkordat über private Sicherheitsdienstleistungen [KÜPS]). Il richiedente dovrebbe inoltre soddisfare la condizione dell’esercizio dei diritti civili, comprovata da un relativo certificato.