Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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E. Formazione necessaria (art. 7a cpv. 3 lett. d AP-OPGA)

Questa condizione per il rilascio dell’autorizzazione è respinta totalmente o in parte, nella sua forma attuale, da circa il 60 per cento dei partecipanti che si sono espressi al riguardo, sebbene per ragioni differenti. A prescindere dal loro parere, la maggior parte dei partecipanti chiede di definire esattamente il concetto di «formazione equivalente». Alcuni ritengono che la sola formazione di polizia debba essere sufficiente e che dunque non vada riconosciuta nessun’altra «formazione equivalente».

AI, GE, GL, NE, SH, SZ, VD, ZG, CUAI e CCCC sottolineano come il fatto che molti specialisti dispongono di una formazione di polizia non toglie che anche chi non ce l’ha sia in grado di fornire prestazioni di buona qualità. Tuttavia occorre rimediare alla mancanza di una definizione di «formazione equivalente», per scongiurare che questa ambiguità apra la strada a procedure contro l’utilizzabilità del materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. SZ sottolinea che requisiti troppo elevati non costituiscono una garanzia di qualità. LU osserva che una formazione di polizia comprende molto più di quanto necessario per l’attività di osservazione ed è connessa a costi elevati. La disposizione va dunque stralciata: eventualmente sarebbe più indicata una formazione specialistica a più accessibile. Bisognerebbe inoltre prevedere un periodo transitorio che permetta agli aspiranti specialisti di iniziare in breve tempo la loro attività, pur non adempiendo ancora tutte le condizioni.

IG Missbrauch chiede un adeguamento della disposizione e di porre come condizione una formazione professionale con diploma di capacità. Infatti, non tutti quelli in possesso di una formazione di polizia sono automaticamente autorizzati a svolgere osservazioni; d’altro canto, per questa attività non occorre una formazione in materia di tiro, multe d’ordine, diritto della circolazione stradale ecc. Le condizioni previste limitano a tal punto la libertà della scelta professionale che in pratica potrebbero essere impiegati unicamente ex poliziotti e solo quelli che dispongono di un’esperienza professionale di due anni nello svolgimento di osservazioni. I poliziotti che soddisfano queste condizioni sono tendenzialmente pochi e non è nemmeno detto che questi vogliano passare all’economia privata. Bisogna inoltre tenere conto del fatto che una formazione di polizia genera ingenti costi. Secondo il GREDS la condizione è lontana dalla realtà, dato che l’attività del poliziotto e quella dell’investigatore privato si distinguono parecchio l’una dall’altra (arco temporale dell’osservazione, lavoro di gruppo o autonomo). Considerata la diversità delle condizioni, gli investigatori privati dovrebbero procedere in modo diverso rispetto ai poliziotti. La formazione di polizia non comprende nessun modulo sulle assicurazioni sociali e non fornisce nemmeno conoscenze giuridiche sui diritti degli assicurati e sulle pertinenti disposizioni di diritto penale per lo svolgimento di osservazioni da parte di privati. In base alla loro formazione, gli agenti di polizia non disporrebbero dunque delle medesime conoscenze specifiche; inoltre solo una minima minoranza di loro avrebbe le nozioni e l’esperienza necessarie nell’ambito dell’attività di osservazione, considerato che queste ultime sono svolte solo da unità speciali. D’altro canto non esiste nemmeno una formazione equivalente alla formazione di polizia.

Santésuisse auspica spiegazioni su quali formazioni in Svizzera siano da considerare equivalenti a una formazione di polizia. L’ASA propone di modificare la formulazione in modo tale da richiedere una «formazione di polizia o una formazione equivalente in materia di osservazione»; essa fa infatti notare che, sebbene una formazione generale di polizia costituisca un buon presupposto, sono altresì importanti l’esperienza e una specifica formazione nel campo dell’osservazione.

L’ASA constata infine che le condizioni di cui alla lettera d (formazione) e alla lettera e (esperienza professionale) non possono essere poste cumulativamente, dato che difficilmente chi intraprende l’attività dispone al contempo di un’esperienza professionale di almeno due anni. Anche molti altri partecipanti osservano che a causa del criterio della formazione potrebbero essere esclusi investigatori con esperienza pluriennale che non hanno una formazione corrispondente, ragion per cui chiedono di prevedere che un’esperienza professionale pluriennale permetta di compensare la mancanza della formazione richiesta. Dello stesso avviso è anche l’USAM, che giudica la disposizione troppo severa e limitante. A suo parere, chi è in grado di provare di disporre già di un bagaglio sufficiente di esperienze e può attestare l’esecuzione ineccepibile dei mandati deve poter ottenere l’autorizzazione necessaria tramite una procedura semplificata. Si tratta di un aspetto importante per permettere a professionisti esperti di diventare operativi in tempi brevi. Secondo l’ADPS, senza questa differenziazione ci vorrebbero anni