Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati

interessato deve comunicare agli altri assicuratori a cui ha trasmesso il relativo materiale che quest’ultimo non può essere utilizzato. In considerazione della protezione della sfera privata, anche per questi assicuratori dovrebbero valere tutti gli obblighi concernenti la distruzione degli atti e l’assicuratore che ha trasmesso il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione dovrebbe essere tenuto ad informarli e a verificare il rispetto di queste disposizioni. A tal fine essi dovrebbero consegnargli i loro verbali di distruzione. Infine è raccomandabile che ciascun assicuratore tenga un elenco completo dei terzi che sono stati informati dello svolgimento di un’osservazione e di quelli a cui è stato trasmesso qualsiasi tipo di materiale ottenuto in occasione dell’osservazione. Questo elenco dovrebbe essere sottoposto anche all’assicurato interessato.

D. Consultazione degli atti

Numerosi partecipanti chiedono di eliminare ovunque il termine «in qualsiasi momento», considerato che, se il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione è stato distrutto secondo le prescrizioni previste, la sua consultazione non è più possibile.

BS approva sostanzialmente il principio secondo cui le persone oggetto di osservazioni devono poter accedere il più semplicemente possibile al materiale raccolto. Tuttavia ritiene necessario fare una distinzione tra le persone informate dell’osservazione nel quadro di un colloquio personale e quelle informate per scritto. È sufficiente che le persone interessate siano informate esplicitamente della possibilità di consultare il materiale al momento in cui è comunicato loro l’avvenuto svolgimento di un’osservazione. In questo contesto va lasciata loro la libertà di scegliere se consultare gli atti presso la sede dell’assicuratore o richiederne una copia. Questa opinione è condivisa anche dall’ASA.

SG chiede di sancire esplicitamente il diritto degli assicurati interessati di conoscere i nomi di tutte le persone coinvolte nell’osservazione, un aspetto imprescindibile in considerazione del diritto di audizione e del diritto a un processo equo. Solo queste informazioni, infatti, permettono agli assicurati oggetto di osservazione di verificare se queste persone figurino nel registro pubblicamente accessibile dei titolari di un’autorizzazione e se le stesse adempiano le prescrizioni federali e gli eventuali obblighi cantonali in materia di autorizzazione. Inoltre, senza i nomi delle persone coinvolte nell’osservazione, gli assicurati interessati non sarebbero in grado di far valere eventuali motivi di ricusazione o conflitti d’interesse nonché eventuali altri aspetti concernenti gli osservatori che potrebbero essere determinanti per la valutazione delle prove.

VD fa notare che occorre chiarire se la consultazione degli atti sia gratuita. Il pvl chiede di precisare nell’ordinanza che la fornitura di copie del materiale inerente all’osservazione è gratuita per l’assicurato interessato (soltanto un esemplare per documento). Partito Pirata e SSP esigono che la consultazione degli atti sia gratuita in generale. Secondo il SSP tutti i diritti inerenti alla consultazione degli atti devono valere anche per le altre persone che non sono oggetto dell’osservazione, ma che figurano nel materiale ottenuto in occasione della medesima.

SO osserva che, a seconda dell’impostazione della procedura, occorre precisare se per «tutto il materiale ottenuto in occasione dell’osservazione» ai sensi dell’articolo 8a AP-OPGA s’intendano anche gli atti della procedura di autorizzazione.

Il Partito Pirata chiede di imporre l’obbligo di tenere un elenco completo degli atti di persone e organi e di accordare la possibilità di consultare gli atti anche durante lo svolgimento di un’osservazione.

L’Unione delle città svizzere propone in aggiunta che nei casi in cui l’osservazione non ha permesso di confermare i sospetti, al momento di informare per scritto l’assicurato, a quest’ultimo sia segnalata non solo la possibilità di consultare tutto il materiale, ma anche quella di richiedere la distruzione o la conservazione degli atti dopo il passaggio in giudicato della decisione.

Alcuni privati e l’ASA osservano che l’espressione «presso la propria sede» va eliminata, poiché potrebbe produrre limitazioni indesiderate del campo d’applicazione, dato che non sono menzionate le succursali. A seconda delle circostanze, la consultazione potrebbe infatti avvenire anche in un ufficio dell’assicuratore oppure presso il rappresentante legale dell’assicurato interessato.