Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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Un privato sostiene che una verifica regolare delle condizioni di autorizzazione contribuirebbe a garantire la qualità e permetterebbe di identificare e sanzionare i detentori di autorizzazioni inadempienti. Alcuni altri privati propongono che il rinnovo di un’autorizzazione avvenga tramite una procedura semplificata e meno costosa.

C. Obbligo di comunicare qualsiasi cambiamento sostanziale

AI, GL, NE, CUAI e CCCC osservano che in questo contesto si potrebbe pensare a eventuali condanne penali, un fallimento oppure un pignoramento, ma difficilmente a cambiamenti per quanto concerne le conoscenze giuridiche, la formazione di polizia e l’esperienza di due anni.

Il pvl chiede che i tribunali abbiano accesso ai materiali ottenuti in occasione delle osservazioni e informino l’UFAS di eventuali violazioni delle condizioni per il rilascio di un’autorizzazione individuate in questo contesto.

Santésuisse si chiede quali siano le conseguenze in caso di mancata comunicazione e se vi siano disposizioni concernenti le relative sanzioni.

Secondo l’ASA, in caso di incarichi di osservazione in corso, oltre all’UFAS occorre informare immediatamente anche l’assicurazione, al fine di garantire la conformità giuridica delle osservazioni. Anche alcuni privati fanno notare che non sono previste sanzioni in caso di violazioni e che occorre dunque prevedere sanzioni penali come per esempio le multe. Bisogna inoltre introdurre controlli a campione a cadenza annuale, esigere il prelievo degli utili realizzati senza autorizzazione e prevedere l’obbligo per gli assicuratori di notificare all’UFAS eventuali anomalie.

Secondo il parere di IG Missbrauch questa disposizione può essere completamente stralciata, dato che in base al principio della buona fede vige necessariamente l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti.

D. Nessuna denominazione professionale e divieto di pubblicità

AI, GL, NE, CUAI e CCCC approvano in parte la disposizione. Osservano innanzitutto che in seguito alla corretta abilitazione quale specialista non sarebbe più possibile presentare obiezioni contro la persona, se non sulla base di motivi (di ricusazione) personali. Gli organi delle assicurazioni sociali sarebbero esonerati dall’obbligo di verificare personalmente l’abilitazione e/o l’idoneità degli specialisti, perché questo compito verrebbe assunto dall’autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione. Inoltre non è chiarissimo per quale ragione l’autorizzazione non possa essere utilizzata a fini pubblicitari. Il divieto di pubblicità non può essere esteso al punto che neanche la ditta di sorveglianza possa farsi pubblicità, ma deve limitarsi alla sola pubblicità della qualificazione personale derivante dall’autorizzazione. Anche l’USI fa notare che secondo uno dei suoi membri la severa restrizione della libertà di fare pubblicità è inappropriata. Non si capisce infatti perché il titolare di un’autorizzazione non possa menzionare nemmeno sul proprio biglietto da visita di essere in possesso di un’autorizzazione.

GR, VS, cp e IG Missbrauch si dicono assolutamente contrari al divieto di pubblicità, poiché non è chiaro per quale ragione uno specialista e/o una ditta non possano utilizzare l’autorizzazione per acquisire nuovi clienti (e dunque a fini pubblicitari). Dello stesso avviso è anche l’ASA, la quale aggiunge che un divieto di pubblicità non apporta una garanzia in più alle persone oggetto di osservazioni.

Un privato osserva inoltre che il diritto al libero esercizio di un’attività economica privata sancito dalla Costituzione è già limitato dall’obbligo di autorizzazione e che mancano le basi legali per una limitazione ancora più ampia derivante da un divieto di pubblicità (senza contare che nel rapporto esplicativo non è fornito alcun chiaro motivo).

Le imprese di sicurezza private che svolgono o intendono svolgere osservazioni su incarico di assicurazioni sociali devono poter informare i potenziali mandanti, sulla propria carta da lettere o negli opuscoli informativi e sui propri siti Internet, del fatto che dispongono di personale specializzato munito della necessaria autorizzazione dell’UFAS.