Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine
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esercitato la professione solo quale attività accessoria. Inoltre, a suo parere, nella versione francese il termine «surveillance personnelle» va sostituito con «surveillance de personnes».
Un privato fa notare che la formulazione proposta obbligherebbe i candidati ad accumulare esperienza professionale nella sorveglianza di persone al di fuori del settore delle assicurazioni sociali e impedirebbe loro di partecipare allo svolgimento di osservazioni in questo settore a titolo di persone in formazione. Per questa ragione la disposizione non tiene sufficientemente conto della prassi. Altri privati propongono di introdurre autorizzazioni provvisorie, al fine di assicurare che gli specialisti in materia di osservazione siano inizialmente soggetti a vigilanza. Raccomandano inoltre di limitare gli anni di esperienza professionale computabili agli ultimi dieci anni, considerato che l’attività di osservazione è soggetta a forti mutamenti sia a livello tecnico che giuridico.
3.2.1.4 Altre disposizioni sulla procedura di autorizzazione (art. 7a cpv. 4–10 e 7b AP- OPGA)
A. Giustificativi da allegare
AI, GL, VD, NE, CUAI e CCCC sostengono che l’indicazione degli allegati alla richiesta è formulata in modo piuttosto vago. Inoltre va tenuto conto del fatto che i registri esecuzioni e fallimenti hanno valore solo locale e non sarebbe dunque possibile attestare l’assenza di procedure di pignoramento o di fallimento negli ultimi dieci anni. Secondo VS è difficile immaginare quali giustificativi permettano di attestare l’adempimento delle condizioni di cui alle lettere c–e. GR chiede di descrivere in modo chiaro quali allegati devono essere inoltrati assieme alla richiesta.
Il Partito Pirata propone l’inserimento di disposizioni che prevedano l’indicazione di referenze e l’inoltro di dieci rapporti di osservazione anonimizzati.
L’ASA ritiene sufficiente aggiungere un rimando al capoverso 3, nel quale sono definiti i singoli requisiti.
Secondo l’ADPS occorre completare le spiegazioni sulle modifiche di ordinanza, precisando quali giustificativi vanno inoltrati oltre al curriculum vitae e agli estratti del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni. Le persone che dispongono già di esperienza professionale devono presentare almeno tre certificati di assicurazioni sociali o altre assicurazioni che attestino il possesso di sufficienti conoscenze giuridiche in materia di sistema sociale e di diritto delle assicurazioni sociali. Chi invece non ha ancora maturato la relativa esperienza dovrà comprovare di aver accumulato almeno 1000 ore di pratica nell’ambito della sorveglianza di persone per assicurazioni sociali o private sotto la responsabilità di una persona già in possesso di un’autorizzazione federale. Inoltre andrebbero presentate referenze professionali che attestino l’esercizio di un’attività pratica in qualità di investigatore, in particolare un’esperienza professionale di almeno cinque anni in equivalente a tempo pieno nel settore della sorveglianza di persone. Tutti gli estratti inoltrati devono essere recenti (di regola risalenti a non più di due mesi dall’inoltro della richiesta) e in esemplari originali.
B. Limitazione dell’autorizzazione
Solo pochi partecipanti hanno preso posizione su questo punto. AI, GL, NE, CUAI e CCCC osservano che si vedrà se la limitazione dell’autorizzazione a cinque anni sia consona alla prassi. In ogni caso si presume che la procedura per il rinnovo delle autorizzazioni sia meno onerosa.
Il Partito Pirata approva la limitazione, ma propone al contempo che venga prescritto l’obbligo di svolgere annualmente corsi (con esame), pena la revoca dell’autorizzazione.
Travail.Suisse accoglie esplicitamente una limitazione dell’autorizzazione.
Secondo PES, FRAGILE Suisse, Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, Pro Mente Sana, sages
e VASK, non vi sarebbe nulla da obiettare a una validità quinquennale dell’autorizzazione, nel caso in cui fossero riconosciute per principio solo formazioni offerte dalle scuole di polizia. Se invece si volessero ammettere anche altre formazioni, l’autorizzazione dovrebbe avere una validità di al massimo due anni.