Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine
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USS e Travail.Suisse auspicano al contrario regole in parte più restrittive. L’USS osserva che sarebbe stato opportuno cogliere l’occasione della revisione per creare maggiore certezza giuridica circa l’applicazione dell’articolo sull’osservazione degli assicurati. In particolare, occorrerebbe definire chiaramente il concetto giuridicamente vago di «luogo accessibile al pubblico» ed elencare in modo preciso ed esaustivo gli «strumenti tecnici» autorizzati. Inoltre, a suo parere le disposizioni d’esecuzione proposte lasciano troppo spazio a interpretazioni, come già le disposizioni di legge. USS e Travail.Suisse approvano esplicitamente le disposizioni sulla gestione degli atti.
Le altre associazioni dell’economia invitate rinunciano a esprimersi.
Sintesi dei risultati: organi esecutivi e organi assicurativi
Gli organi esecutivi e gli organi assicurativi che si sono espressi sono (piuttosto) favorevoli al progetto sul principio. Sono però richiesti diversi adeguamenti e precisazioni, in particolare per quanto concerne le singole condizioni per il rilascio dell’autorizzazione. Inoltre, le disposizioni in materia di gestione degli atti ecc., sono giudicate in gran parte superflue o vengono respinte.
La Suva approva esplicitamente le disposizioni sull’obbligo di autorizzazione, ma per il resto rinuncia a esprimersi.
CUAI e CCCC giudicano il progetto nel complesso tendenzialmente troppo dettagliato. Secondo loro, le condizioni che il richiedente di un’autorizzazione deve soddisfare non sono del tutto pertinenti all’attività svolta nell’ambito dell’osservazione.
Alcuni partecipanti sostengono che non vi sono le basi legali per introdurre l’obbligo di autorizzazione a livello di ordinanza (santésuisse), né per emanare disposizioni d’esecuzione in materia di gestione degli atti (santésuisse e ASA).
Curafutura rinuncia a esprimersi, segnalando di aver già fornito il suo parere nel quadro della modifica di legge (LPGA).
ASIP e ACCP rinunciano a esprimersi.
Sintesi dei risultati: organizzazioni di aiuto ai disabili e altre organizzazioni e cerchie interessate
Delle organizzazioni di aiuto ai disabili e delle altre organizzazioni e cerchie interessate che hanno inoltrato un parere, 22 si dichiarano piuttosto a favore e 4 (piuttosto) contrarie al progetto nel suo complesso o critiche al riguardo.
Le organizzazioni di aiuto ai disabili che si sono espresse (AGILE, FRAGILE Suisse, graap association, graap fondation, Inclusion Handicap, Procap, Pro Infirmis, SBV-FSA e SGB-FSS), diverse altre organizzazioni interessate (AvenirSocial, CP, sages, VASK, organizzazioni degli investigatori privati e FSFP) e alcuni privati accolgono sostanzialmente il progetto nel suo complesso piuttosto favorevolmente. Approvano che i requisiti richiesti agli specialisti in materia di osservazione vengano regolamentati a livello federale e che sia previsto un obbligo di autorizzazione. In merito ai singoli criteri, esigono però diverse precisazioni e in parte condizioni più restrittive per il rilascio dell’autorizzazione, poiché quelle proposte sono secondo loro insufficienti.
AvenirSocial si dice stupita di quanto determinati elementi nell’ordinanza siano stati lasciati aperti e chiede che si disciplini più rigorosamente l’abilitazione dei cosiddetti "investigatori sociali". AGILE fa notare che, in vista della votazione popolare, da diverse parti e a più riprese si era sottolineato che le ambiguità del testo di legge sarebbero state precisate a livello di ordinanza o chiarite in sede giudiziaria; ciononostante ritiene che a livello di ordinanza il Consiglio federale non disponga di margine di manovra, in particolare proprio riguardo ai punti controversi dell’articolo 43a LPGA (p. es. riguardo alla questione di quanto gli investigatori possano penetrare negli spazi privati). Il Governo non può nemmeno revocare alle assicurazioni la competenza di ordinare osservazioni, sebbene siano parte della procedura. Sarebbe toccato al Parlamento disciplinare i punti non chiari, tenendo conto dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Ora spetterebbe ai tribunali giudicare le questioni toccate e gli altri punti ambigui, ed eventualmente intervenire nell’ottica di una rettifica. Tutte le organizzazioni di aiuto ai disabili sono