Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/66: Modifica dell'ordinanza sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA) - Disposizioni d'esecuzione relative alla sorveglianza degli assicurati (osservazione) · 33 pagine

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Anche l’UDC respinge la disposizione per le ragioni summenzionate.

IG Missbrauch obietta inoltre che le persone oggetto di osservazioni minacciano in continuazione le imprese addette ai lavori o i loro dipendenti e che occorre proteggere questi ultimi. Oltre a ciò, sulla base di questa disposizione bisognerebbe allora inserire nel registro anche i poliziotti che svolgono osservazioni nell’ambito di una procedura penale in materia di assicurazione contro gli infortuni o di assicurazione invalidità.

Alcuni privati sono del parere che la tenuta di un registro pubblicamente accessibile rappresenti un’ingerenza nella sfera privata protetta dei titolari di un’autorizzazione, per la quale occorrerebbe un’esplicita base legale.

AG, al contrario, accoglie esplicitamente la proposta di un registro come quello summenzionato, che giudica importante e necessario per i mandanti. Dello stesso avviso è Travail.Suisse, che sottolinea l’importanza della trasparenza. Anche alcune organizzazioni di aiuto ai disabili l’approvano esplicitamente.

G. Obbligo di autorizzazione a livello cantonale

Taluni Cantoni (AI, GL, SH, SZ, VD, NE), CUAI e CCCC nonché alcuni altri partecipanti si dichiarano contrari alla disposizione per le motivazioni esposte di seguito.

L’abilitazione della Confederazione autorizza a svolgere osservazioni nel settore delle assicurazioni sociali e dovrebbe rappresentare un sigillo di qualità. Considerato che le qualifiche sono verificate a livello federale e che si tratta di un campo d’applicazione specifico e chiaramente definito, i Cantoni contrari non vedono alcuna ragione plausibile per cui debbano essere determinanti anche le disposizioni cantonali. Naturalmente, in caso di osservazioni svolte per mandanti diversi dalle assicurazioni sociali, vanno rispettate anche le condizioni di autorizzazione previste a livello cantonale. Secondo ASA e santésuisse la regolamentazione a livello federale ha la priorità sulle competenze legislative cantonali nel campo d’applicazione definito e non dovrebbero essere necessarie ulteriori autorizzazioni cantonali.

Lo stesso vale per IG Missbrauch, che osserva come, sebbene una soluzione nazionale sia positiva, bisogna tenere presente che diverse autorizzazioni cantonali potrebbero essere ottenute a condizioni molto meno severe e che ad oggi non c’è uniformità a livello di disposizioni cantonali. In virtù della legge federale sul mercato interno (LMI), a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera è garantito l’accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un’attività lucrativa. Per tale ragione, con l’introduzione di un’abilitazione dell’UFAS le autorizzazioni cantonali non avrebbero più ragion d’essere. Un privato fa notare che, sebbene per lo svolgimento di indagini da parte di servizi privati di sicurezza alcuni Cantoni richiedano un’autorizzazione e altri no, dopo l’entrata in vigore delle modifiche della LPGA e dell’OPGA, per le osservazioni nell’ambito delle assicurazioni sociali sarà richiesta in tutta la Svizzera l’autorizzazione dell’UFAS. Occorrerebbe dunque valutare più attentamente se quest’ultima abbia precedenza sulle prescrizioni cantonali, analogamente a un accordo intercantonale ai sensi della LMI.

USS e SSP deplorano che finora la Confederazione non si è avvalsa della sua competenza legislativa nell’ambito delle attività di investigazione, tralasciando anche nel presente progetto di colmare questa lacuna.

Alcuni privati sostengono che questa situazione è impraticabile e che vanificherebbe gli sforzi di uniformazione. Occorre un coordinamento tra il diritto federale e quello cantonale per evitare incertezze giuridiche. Considerato ad esempio che lo svolgimento di un’osservazione potrebbe interessare il territorio di svariati Cantoni, la disposizione dovrebbe essere adeguata in modo tale da garantire per quanto possibile il rilascio delle autorizzazioni cantonali. Non sempre, infatti, l’investigatore è in grado di sapere in anticipo in quali territori si muoverà la persona soggetta a osservazione.