Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

4.2 Requisiti per la fornitura di servizi finanziari

Art. 7

Diversi partecipanti invitano a chiarire nel capoverso 2 gli obblighi di informazione nell’ambito della consulenza in investimenti e della gestione patrimoniale in considerazione del por-

tafoglio del cliente.

Riguardo al capoverso 4 vengono avanzate richieste singole di imporre al venditore di uno strumento finanziario l’obbligo di richiamare oralmente l’attenzione su fornitore della garanzia e rischi notevoli (PS, USS).

Art. 8

Qui alcuni richiedono una diversa disciplina dell’indicazione dei costi (cpv. 3) a seconda delle circostanze (ASPS, UBCS). Altri pareri invocano un obbligo di motivazione nel caso in cui i costi effettivi differiscano notevolmente da quelli indicati approssimativamente (PS, USS).

Art. 9

Diversi partecipanti hanno suggerito qui un’uniformazione della terminologia a quella usata nella legge. Alcuni dei pareri presentati osservano che va reso pubblico il nome delle imprese coinvolte nel conflitto di interessi (FRC, FPC, PS, USS).

Artt. 11, 12 e 15

In merito alla messa a disposizione del foglio informativo di base, diversi partecipanti (CS, ASPS, UBCS) invitano a concretizzare nell’ordinanza quando quest’ultimo vada considerato disponibile. GR, ASB, ASPS, UBS, UBCS avanzano inoltre la proposta che anche in caso di una operazione «execution only» fra assenti il cliente deve poter rinunciare alla messa a disposizione del foglio informativo di base. Secondo l’ASPS, nel rapporto esplicativo deve essere concretizzato il fatto che i fornitori di servizi finanziari nel campo delle operazioni «execution only» non hanno alcun obbligo di ricerca. Solo se è a conoscenza del fatto che presso il fornitore di servizi finanziari è disponibile e/o richiedibile un foglio informativo di base aggiornato, questo deve essere considerato disponibile e messo a disposizione del cliente di un’operazione «execution only». Da più parti (BärKarrer, EXPERTsuisse, UBCS) viene inoltre formulato l’invito a precisare che il foglio informativo di base deve essere messo a disposizione per la durata in cui viene offerto lo strumento finanziario corrispondente. CS vedrebbe di buon occhio un’estensione della regolamentazione dell’articolo 12 a tutte le informazioni di cui all’articolo 8 LSerFi.

Art. 14 cpv. 2

Diversi partecipanti richiedono lo stralcio di questo capoverso (informazione in caso di modifiche sostanziali). Il Parlamento si è dichiarato espressamente contrario all’inserimento di un tale obbligo di informazione in caso di modifiche sostanziali (PPD, CS, UBS, ASB, UBCS e mutatis mutandis UDC).

Art. 17

Relativamente a questo articolo, diversi partecipanti hanno auspicato una maggiore uniformazione terminologica con il testo della legge.

Il PS invita a fissare il momento della verifica dell’adeguatezza (cpv. 2) e aggiunge (assieme a FRC e FPC) che deve essere accolta nell’ordinanza quale punto centrale della verifica dell’adeguatezza la creazione di un profilo di rischio.

Alcuni pareri ritengono opportuno precisare meglio i motivi (cpv. 3) a fronte dei quali il fornitore di servizi finanziari non deve più fare affidamento sulle indicazioni del cliente (CS, De Vecchi, ASB, UBCS).

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