Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

1 Situazione iniziale

Il 15 giugno 2018 il Parlamento ha adottato la legge sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) e la legge sugli istituti finanziari (LIsFi; RS 954.1). La LSerFi contiene disposizioni sulla fornitura di servizi finanziari e sull’offerta di strumenti finanziari per tutti i fornitori di servizi finanziari e permette ai clienti di far valere più agevolmente i propri diritti nei confronti dei fornitori di servizi finanziari. La LIsFi introduce una normativa coerente in materia di vigilanza per gli istituti finanziari (gestori patrimoniali, gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare). La novità principale consiste nell’assoggettamento a una vigilanza prudenziale dei gestori di patrimoni individuali dei clienti, dei gestori di valori patrimoniali degli istituti di previdenza e dei trustee. I due atti normativi migliorano la protezione dei clienti e creano condizioni comparabili per i fornitori di servizi finanziari.

L’ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LSerFi. Al fine di garantire la certezza del diritto, essa concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della LSerFi e dell’OSerFi e precisa diverse definizioni. In una prima parte tematica, l’OSerFi precisa le norme di comportamento del diritto in materia di vigilanza sancite nella LSerFi e le relative disposizioni sull’organizzazione e sul registro dei consulenti nonché sull’esercizio dei diritti (documenti dei clienti e organo di mediazione). In una seconda parte tematica, l’OSerFi contiene le disposizioni di esecuzione relative all’obbligo di pubblicare un prospetto sancito nella LSerFi. Queste concretizzano dapprima la forma e il contenuto del prospetto, ma comprendono anche regole concernenti la verifica del prospetto, l’organo di verifica, la vigilanza della FINMA su tale organo e la pubblicazione del prospetto. In una terza parte tematica, l’OSerFi racchiude le disposizioni di esecuzione sul foglio informativo di base, segnatamente riguardo a contenuto, presentazione grafica e dimensioni.

L’ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi) contiene le disposizioni di esecuzione del Consiglio federale relative alla LIsFi e disciplina pertanto le condizioni di autorizzazione e gli obblighi degli istituti finanziari nonché i principi della vigilanza. Al fine di garantire la certezza del diritto, l’OIsFi concretizza innanzitutto il campo d’applicazione territoriale della legge e dell’ordinanza e precisa diverse definizioni relative al campo d’applicazione soggettivo e oggettivo. In altre disposizioni generali l’OIsFi esenta le imprese di assicurazione – concretizzando la disposizione sulla concomitanza delle autorizzazioni prevista dalla legge – dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi. L’OIsFi stabilisce inoltre, per tutti gli istituti finanziari, le indicazioni e i documenti che deve contenere la richiesta di autorizzazione e a seguito di quali mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione occorre ottenere previamente un’autorizzazione. A tal fine definisce alcuni requisiti generali per gli istituti finanziari, prevalentemente fondati su principi e concernenti l’organizzazione nonché la delega di compiti a terzi. Alle diverse tipologie di istituti finanziari si applicano requisiti specifici e differenziati (in particolare riguardo all’organizzazione, ai compiti e alla loro delega, alla gestione dei rischi e al controllo interno, al capitale minimo e ai fondi propri ecc.).

L’ordinanza sugli organismi di vigilanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza previsti dalla legge per la vigilanza continua sui gestori patrimoniali e sui trustee. Questi organismi esercitano la vigilanza continua sugli istituti finanziari loro sottoposti applicando un piano di vigilanza basato sui rischi. A tal fine la FINMA prescrive un sistema di valutazione dei rischi e i requisiti minimi per il piano di vigilanza. L’organismo di vigilanza può scegliere se effettuare direttamente le attività di vigilanza e di verifica o se ricorrere a una società di audit. La dotazione finanziaria di un organismo di vigilanza deve essere orientata a mantenere a lungo termine la sostenibilità economica del suo modello aziendale.

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