Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine
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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati
FCT, PolyReg, SATC, STEP), ma respinta da altri (GSCGI, Forum PMI, OAR-G, USAM, OAD FSA/FSN, Validitas, ASG).
Relativamente ai gestori di patrimoni collettivi (artt. 27–40), la controversia riguarda principalmente le disposizioni concernenti l’organizzazione (art. 29) e l’organo di alta direzione, vigilanza e controllo (art. 30). In merito alle osservazioni sugli altri istituti finanziari (direzioni dei fondi e società di intermediazione mobiliare; artt. 41–56 e 57–68), succursali e rappresentanze (artt. 69–75) sono pervenute soprattutto richieste di precisazioni e chiarimenti.
Anche per quanto riguarda le disposizioni relative alla vigilanza su gestori patrimoniali e trustee (artt. 76–81) sono necessari chiarimenti e precisazioni, segnatamente per il concetto di vigilanza continua. In merito all’articolo 79 (Verifica), le opinioni sono molto discordi: a seconda dei casi, lo stesso viene infatti respinto in toto (ARIF, FINcontrol, USAM, Validitas, VQF, ASG), accettato con riserve (SATC, STEP) oppure integralmente approvato (AG, OAD FCT, PolyReg).
3.3 Ordinanza sugli organismi di vigilanza
Nel complesso, l’OOV è accolta con favore. Diversi partecipanti esprimono proposte di modifica, in particolare in merito alla sostenibilità degli organismi di vigilanza (art. 2 cpv. 1 lett. c). A risultare controversi sono in particolare i requisiti di garanzia e indipendenza (art. 4); questi ultimi sono approvati da alcuni partecipanti (AG, CFA, GSCGI), ma criticati da altri (ARIF, FER, FSA, USAM, FSN, OAD FSA/FSN, Validitas, VbN, ASG). Un ulteriore motivo di osservazioni sono le disposizioni sul finanziamento (art. 5) e le riserve (art. 6).
4 Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi)
4.1 Disposizioni generali
Artt. 1–5
Due pareri ritengono che l’accesso ai servizi finanziari debba fondamentalmente essere possibile anche al di fuori di Internet e a fronte di prezzi non discriminatori (USAM, ASG, Validitas). TI lamenta la mancanza di una prescrizione chiara su formazione ed esperienza professionale richieste a un gestore patrimoniale.
Art. 2
Due pareri osservano che non vi sarebbe alcuna base legale secondo cui escludere determinati servizi finanziari prestati da fornitori esteri in Svizzera dall’obbligo di autorizzazione (FTAF, TI). Altri sostengono che il principio della «reverse solicitation» debba essere applicato solo qualora sia concessa la reciprocità (OAD FCT, PolyReg).
Art. 3
Numerosi pareri richiedono lo stralcio del capoverso 1, poiché l’intermediazione di strumenti finanziari non rientrerebbe nella definizione legale di servizio finanziario (acquisto e alienazione di strumenti finanziari) e pertanto si configurerebbe un’estensione inammissibile ad attività precedenti i servizi finanziari (BärKarrer, ASB, UDC, similmente EXPERTsuisse [disciplina solo per i clienti finali], Homburger, ASPS, SwissHoldings, UBS, ABG, Vischer, UBCS). Altri partecipanti (Acolin/Hugo, COPTIS, FIFS), appartenenti in particolare al settore dei fondi, accolgono espressamente con favore la regolamentazione proposta, segnalando che eventualmente si potrebbe evitare di citare in maniera esplicita il termine «intermediazione» e concentrare la norma sulla vendita di fondi (LenzStaehelin, SFAMA). Il settore dei fondi teme che
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