Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

Viene avanzata la richiesta che nell’ordinanza venga stabilita anche l’indipendenza giuridica dell’organo di mediazione (PS, USS, nella stessa ottica FINSOM, FRC, FPC, FSM, mutatis mutandis FSA) oppure che vengano precisati i restanti requisiti di indipendenza (OAG).

Viene inoltre presentata la proposta (OAV, FSA) di stabilire che l’organo di mediazione debba

impiegare mediatori indipendenti (non legati da un rapporto contrattuale con lo stesso).

Infine, secondo alcuni andrebbero accolte nell’ordinanza anche norme dettagliate che riprendano la procedura di mediazione per quanto riguarda il finanziamento, l’avvio e l’esclusione, così come la procedura dinanzi all’organo di mediazione (FINSOM/FSM, CSMC). Quest’ultimo punto trova tuttavia l’opposizione di altri partecipanti, che richiedono di chiarire che l’organo di mediazione ha un compito diverso dalla mediazione (USAM, Validitas, ASG).

Alcuni partecipanti richiedono lo stralcio dell’articolo 100 capoverso 2 visto che la mancata ammissione di un fornitore di servizi finanziari da parte di un organo di mediazione comporterebbe di fatto per lo stesso un divieto di esercizio della professione (USAM, Validitas, ASG).

Il settore dei trust esprime la richiesta di una procedura di mediazione su misura dei trustee poiché questi per natura non forniscono servizi finanziari e di conseguenza non hanno clienti che potrebbero aver bisogno di un organo di mediazione. Dovrebbe essere considerata anche una limitazione della legittimazione attiva a protector, enforcer o beneficiary (economiesuisse, LenzStaehelin, SATC e STEP, SchellenbergWittmer).

L’Ombudsman delle banche svizzere e l’Ombudsman delle assicurazioni richiedono una norma secondo cui, ove per singoli servizi finanziari non esista ancora un organo di mediazione, i fornitori di tali servizi debbano istituire un proprio organo di mediazione, oppure aderire a un organo di mediazione esistente. A loro parere, il Consiglio federale dovrebbe altresì istituire un organo di mediazione qualora i fornitori di servizi finanziari non rispettassero tale obbligo.

4.6 Disposizioni finali

Alcuni partecipanti osservano che con la LSerFi i gestori patrimoniali sono considerati clienti istituzionali. Siccome, tuttavia, i gestori patrimoniali non disporranno di un’autorizzazione della FINMA già al 1º gennaio 2020 e prima che quest’ultima la conceda potrebbe passare ancora diverso tempo, si suggerisce di riconoscere loro lo stato di clienti istituzionali a titolo provvisorio dal 1º gennaio 2020 qualora siano iscritti al registro di commercio e abbiano aderito a un OAD (UBS, mutatis mutandis Validitas, ASG).

Diversi partecipanti richiedono di estendere tutti i periodi di transizione a due anni (economiesuisse, ASB, USAM, Validitas, UBCS, ASG e FIFS, che auspica l’uniformazione dei termini), anche per il foglio informativo di base (ASB, ASPS, UBCS).

La SFAMA segnala il pericolo di una lacuna normativa: con un periodo di transizione per le norme di comportamento, le attuali norme di comportamento secondo la LICol non rimarrebbero in vigore fino allo scadere di tale termine.

Infine, viene sottolineato che anche per l’iscrizione presso il servizio di registrazione dovrebbe essere applicato un periodo di transizione a decorrere dal relativo riconoscimento (BärKarrer, mutatis mutandis SFAMA, Vischer).

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