Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

Artt. 21–26

Per quanto riguarda i requisiti finanziari, sono state espresse singole proposte (EX-PERTsuisse, OAD FCT, PolyReg) di precisazione e integrazione agli articoli 21–23 (Fondi propri). Ciò vale anche per il capoverso 1 dell’articolo 24 (Garanzie; EXPERTsuisse), mentre per il capoverso 2 la presa in considerazione di un’assicurazione di responsabilità civile professionale viene da un lato respinta (BärKarrer, EXPERTsuisse), e dall’altro ne viene caldeggiata la piena computabilità (FSA, FSN, OAD FSA/FSN, VbN). Da più parti si osserva inoltre che il Consiglio federale dovrebbe stabilire l’importo minimo (ARIF, EXPERTsuisse, OAD FCT, PolyReg) e la copertura del rischio (SATC, STEP), o che la FINMA non dovrebbe definire il contenuto delle condizioni di assicurazione (ASA). Riguardo all’articolo 25 (Presentazione dei conti), la limitazione all’articolo 957 capoverso 1 CO prevista nel disegno viene in alcuni casi approvata (AG, OAD FCT, SATC, PolyReg, STEP) e in altri respinta (GSCGI, Forum PMI, OAR-G, USAM, OAD FSA/FSN, Validitas, ASG). In alternativa potrebbero essere presi in considerazione anche un’assicurazione di responsabilità civile professionale oppure un conto cauzionale (CFA) o fondi propri (GSCGI). Viene altresì suggerita un’integrazione relativa al rapporto di gestione, oltre a una precisazione (EXPERTsuisse) all’articolo 26 (Documentazione

interna).

5.2.2 Gestori di patrimoni collettivi

A titolo introduttivo, il nuovo regime viene in parte accolto con favore (ASIP), mentre altri partecipanti osservano che le disposizioni sui gestori di patrimoni collettivi meriterebbero di essere ulteriormente riviste (USAM, Validitas, ASG).

Art. 27

Le disposizioni sul calcolo dei valori soglia rilevanti proposte nell’articolo 27 (Calcolo dei valori soglia) trovano consenso, sebbene vengano formulate richieste sia di integrazione (USAM, Validitas, ASG) sia di modifica terminologica (LenzStaehelin, SFAMA).

Artt. 29 e 30

Nel quadro dell’articolo 29 (Organizzazione), relativamente al capoverso 4 sul domicilio alcuni pareri suggeriscono lo stralcio (USAM, Validitas, ASG) o la limitazione (BärKarrer) della norma. Parimenti, è oggetto di critiche il requisito di un organo di alta direzione formulato nel capoverso 6 del progetto, che va richiesto solo in via eccezionale (USAM, Validitas, VSV). Per quanto concerne l’articolo 30 (Organo di alta direzione, vigilanza e controllo), relativamente all’organo di alta direzione viene suggerita un’eccezione (LenzStaehelin, ASB, SFAMA, UBS, ABG) o una possibilità di eccezione (De Vecchi) per i gruppi finanziari.

Artt. 31 e 32

Per gli articoli 31 (Compiti) e 32 (Delega di compiti) vengono avanzate singole proposte di precisazione e integrazione (EXPERTsuisse, GCO, LenzStaehelin, SFAMA).

Artt. 34–40

Mentre per l’articolo 34 (Capitale minimo) vengono formulate richieste di modifica terminologica (BärKarrer, SchellenbergWittmer), singoli partecipanti (USAM, Validitas, ASG) richiedono lo stralcio dell’articolo 36 (Entità dei fondi propri). Si osserva inoltre che il diritto in materia di contratti di assicurazione prevede un numero esaustivamente sufficiente di norme per questi ultimi per quanto riguarda durate e possibilità di disdetta (ASA). Anche per quanto concerne l’articolo 37 (Fondi propri computabili) viene espressa una necessità di chiarimento (EX-PERTsuisse), mentre in merito all’articolo 38 (Deduzioni nel calcolo dei fondi propri) sono pervenute ulteriori richieste di stralcio (LenzStaehelin, SFAMA). Anche gli articoli 39 (Presen-

tazione dei conti e rapporto di attività) e 40 (Documentazione interna) hanno generato un

riscontro simile (EXPERTsuisse, LenzStaehelin, SFAMA).

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