Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 13Fedlex · Rapporto sui risultati

Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

4.3.2 Pubblicità

Art. 95

Numerosi partecipanti richiedono lo stralcio del capoverso 3 di questa disposizione (GR, mutatis mutandis TG, BakerMcKenzie, BärKarrer, CS, PPD, economiesuisse, Homburger, UDC, ASB, USAM, UBS, mutatis mutandis Validitas, ABG, Vischer, UBCS, ASG) oppure la sua dislocazione nell’OICol (economiesuisse) o una sua riformulazione liberale e adeguata alla pratica (PLR). Viene sottolineata un’accezione troppo ampia del concetto di pubblicità, in contraddizione con i concetti di cui all’articolo 3. Ulteriori limitazioni nell’attività del fornitore di servizi finanziari non corrisponderebbero alla volontà del legislatore.

Altri partecipanti, altrettanto numerosi, approvano il capoverso , che eventualmente andrebbe disciplinato nell’OICol (COPTIS, FIFS, SFAMA, in parte LenzStaehelin, SchellenbergWittmer, VSPB).

ZH propone che la controversia sia chiarita con le associazioni di settore.

4.3.3 Foglio informativo di base

Nel quadro della procedura di consultazione, le disposizioni relative al foglio informativo di base sono accolte con favore nella grande maggioranza dei casi. Diversi partecipanti (AG, USAM, BakerMcKenzie, CP, Forum PMI, LenzStaehelin, Validitas) considerano espressamente come corretta dal punto di vista concettuale la possibilità di consentire la redazione di un foglio informativo di base svizzero con prescrizioni più semplici (rispetto all’estero), laddove CFA sottolinea come tale semplificazione delle prescrizioni non debba riguardare informazioni determinanti. Secondo il PS, la rinuncia all’indicazione di uno scenario di stress e di un indicatore di rischio presuppone necessariamente che i rischi di perdite debbano essere illustrati sulla base di uno scenario «worst case», come nel caso dell’allegato 10 dell’avamprogetto. La SFAMA avrebbe preferito una maggiore vicinanza alle corrispondenti disposizioni dell’UE. Ammette ad ogni modo che la proposta assicura la comparabilità fra i diversi strumenti finanziari a livello nazionale.

Molto criticata è la norma di cui all’articolo 15 capoverso 1 lettera b, secondo la quale una consulenza fra assenti presuppone che non sia tecnicamente possibile mettere a disposizione del cliente privato il foglio informativo di base prima della sottoscrizione o della stipulazione del contratto (GR, PPD, UDC, economiesuisse, ASB, USAM, BärKarrer, CS, FER, VSPB, ASPS, UBS, ABG, UBCS). La disposizione è giudicata troppo restrittiva, difficilmente praticabile e priva di una base legale. Diverse proposte differenti (BärKarrer, CS, ABES, GCO) riguardano inoltre la forma del consenso a una messa a disposizione a posteriori del foglio informativo di base secondo l’articolo 15 capoverso 2 e la revoca di tale consenso secondo l’articolo 15 capoverso 3. Viene inoltre sottolineato nello specifico che nelle transazioni «execution only» deve essere possibile anche un «pre-trade waiving», che pertanto deve essere esplicitamente citato. Le transazioni «execution only» sarebbero svolte per natura fra assenti e in confronto alle transazioni di consulenza vi sarebbe un minore bisogno di protezione.

Artt. 83 e 84

Secondo BärKarrer, nell’articolo 83 (Contratti di gestione patrimoniale) occorre prescindere dal criterio dell’onerosità. La SFAMA considera auspicabile una definizione unitaria del concetto di «contratto di gestione patrimoniale». Secondo ASB, SFAMA e UBCS, nell’articolo 84 (Terzi qualificati) non è inoltre necessario richiedere conoscenze sul mercato finanziario.

Art. 85

Per quanto riguarda l’articolo 85 (Versione provvisoria), vari partecipanti (ASB, ASPS, UBCS) giudicano sufficiente che le indicazioni orientative siano riconoscibili come tali. Non sarebbe dunque necessaria un’ulteriore segnalazione supplementare ai clienti. L’ASB vorrebbe modificare il titolo della disposizione in «Indicazioni orientative».

20 \ COO.2255.101.2.852932 13/29