Rapporto sui risultati

Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine

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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati

Art. 41

BX richiede che l’iscrizione al registro debba essere aggiornata annualmente dai soggetti sottoposti all’obbligo, altrimenti non sarebbe possibile gestire un registro in maniera economica. L’obbligo di comunicare le modifiche non fornisce alcuna garanzia che il registro sia sempre aggiornato. Altri trovano che il termine di 14 giorni sia necessario solo per le modifiche importanti, mentre per le altre sarebbero sufficienti 60 giorni (SFAMA, similmente Vischer).

Art. 42

BX richiede che il servizio di registrazione possa riscuotere un canone annuo a copertura dei propri costi correnti. L’OAD FSA/FSN ritiene che la tariffa oraria sia troppo elevata.

4.3 Offerta di strumenti finanziari

4.3.1 Prospetto

Art. 47

Diversi partecipanti esprimono il desiderio che vengano esaminate e introdotte agevolazioni per le PMI, anche in considerazione degli sviluppi sul prospetto UE della crescita (PPD, PLR, USAM, Validitas, mutatis mutandis ASG e BakerMcKenzie). Altri accettano gli argomenti del Consiglio federale, secondo cui attualmente non verranno inserite agevolazioni specifiche per le PMI ma continuerà a essere monitorato lo sviluppo nell’UE (CFA, CP, FER).

Art. 55

L’ASPS vorrebbe inserire la nota di sintesi non nel prospetto di base, bensì nelle condizioni definitive.

Art. 63

Per quanto riguarda l’obbligo di pubblicazione dei supplementi, diversi partecipanti lamentano il fatto che con la descrizione dei fatti che fanno sorgere tale obbligo l’ordinanza supera la legge (AFBS, BakerMcKenzie, BärKarrer, Homburger, LenzStaehelin, ASPS, similmente Schellenberg/Wittmer).

Art. 70

SIX auspica che per l’approvazione dei prospetti esteri l’organismo di verifica possa prescrivere inoltre l’applicazione di un determinato standard per la redazione dei prospetti e la presentazione dei conti.

Alcuni partecipanti richiedono che per motivi di protezione degli investitori i prospetti esteri possano essere approvati solo se sono redatti in una delle lingue ufficiali o in inglese (Homburger, SIX, ASPS).

Art. 72

Le sedi di negoziazione suggeriscono che la FINMA svolga un ruolo di coordinamento, in particolare per evitare l’arbitraggio fra diversi possibili organismi di verifica, per esempio in merito ai criteri di verifica applicati dagli stessi (BX, SIX).

Art. 79

Singoli partecipanti considerano troppo elevati gli emolumenti dell’organismo di verifica (BakerMcKenzie, OAD FSA/FSN).

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