Rapporto sui risultati
Consultazione 2018/72: Ordinanza sui servizi finanziari (OSerFi), ordinanza sugli istituti finanziari (OIsFi), ordinanza sugli organismi di vigilanza (OOV) · 29 pagine
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Procedura di consultazione concernente l’OSerFi, l’OIsFi e l’OOV – Rapporto sui risultati
Art. 86
In relazione all’articolo 86 (sezione Eccezioni), BärKarrer, ASB, CS e UBCS chiedono che nell’ordinanza venga stabilito espressamente che per i derivati OTC e i contratti su derivati convenuti a livello bilaterale non debba essere redatto un foglio informativo di base. BärKarrer auspica inoltre che nel rapporto esplicativo venga chiarito che l’eccezione del capoverso 1 lettera d (distribuzioni di dividendi sotto forma di diritti su azioni) vale anche quando l’azionario ha la scelta se ricevere i dividendi in contanti o sotto forma di azioni. Devono inoltre essere accolti come eccezioni gli swap su valute e le operazioni a termine su valute (nel cpv. 3 lett. e). CFA è per contro dell’opinione che l’articolo 86 capoverso 1 lettera c (opzioni di collaboratori su titoli di partecipazione del datore di lavoro o di un’impresa ad esso legata) debba essere stralciato.
Art. 87
In merito all’articolo 87 (Equivalenza dei documenti redatti in virtù di una normativa
estera), CP, economiesuisse, FER e VSPB richiedono che per motivi di certezza del diritto venga precisato che un documento corrispondente redatto in virtù di una normativa estera può essere allestito al posto di un foglio informativo di base anche quando un prodotto svizzero viene offerto unicamente in Svizzera.
Art. 89 cpv. 2
economiesuisse, ABES, CP, De Vecchi, FER, LenzStaehelin, VSPB e SFAMA propongono inoltre uno stralcio dell’articolo 89 capoverso 2, secondo il quale il foglio informativo di base per investimenti collettivi di capitale deve essere messo a disposizione almeno in una lingua
ufficiale.
Art. 91
Secondo ASB e ASPS, in relazione all’obbligo di verifica e adeguamento del foglio informativo di base non bisogna basarsi sul concetto di prezzo offerto, bensì unicamente sul fatto che lo strumento finanziario corrispondente venga ancora offerto o no. L’ASB si esprime inoltre a favore del fatto che la verifica debba avvenire solo una volta l’anno.
Art. 110
Secondo BärKarrer bisogna chiarire che il periodo di transizione si applica solo ai prodotti strutturati offerti dopo l’entrata in vigore della LSerFi. Secondo l’ASPS occorre precisare nella disposizione che un prospetto semplificato deve essere pubblicato solo se i prodotti strutturati vengono offerti pubblicamente. Il periodo di transizione deve altresì essere esteso a due anni dall’entrata in vigore della LSerFi. ASPS, UBCS sono inoltre dell’opinione che il rimando alla LICol contenuto nella disposizione non sia efficace. Secondo SFAMA e UBS, poi, per gli investimenti collettivi di capitale deve essere applicato un periodo di transizione di due anni.
4.4 Consegna di documenti
L’ASB auspica sotto questo profilo una limitazione ai documenti fondamentali. Inoltre, occorre stabilire che la norma non si applica ai clienti istituzionali e che quelli professionali possono rinunciarvi.
4.5 Organi di mediazione
Mentre l’Ombudsman delle banche accoglie espressamente con favore le norme sull’organo di mediazione, altri partecipanti manifestano diverse riserve.
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